COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 21/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “C” – VIRTUS GUALDO CALCIO – REAL VIRTUS DISPUTATA IL 18.09.2005 A GUALDO TADINO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 21/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO
ALLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “C” -
VIRTUS GUALDO CALCIO – REAL VIRTUS DISPUTATA IL 18.09.2005 A GUALDO
TADINO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.10.2005, la seguente decisione.
Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria omologava la gara suddetta.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi Posizione irregolare del calciatore Bisciaio Fabio. La società reclamante non
chiedeva di essere ascoltata.
motivi della decisione Sulla scorta degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue.
Dal comunicato ufficiale nr. 41 del 28.04.2005, risulta che il calciatore Bisciaio Fabio è
stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione VIII infr., a seguito di una
ammonizione presa nell’ultima giornata di campionato della scorsa stagione calcistica
(terza categoria).
Dal rapporto della gara Virtus Gualdo Calcio – Real Virtus del 18.09.05 (prima giornata
di campionato della stagione in corso), risulta tuttavia che il calciatore Bisciaio Fabio ha
partecipato alla suddetta gara, nonostante non avesse titolo a parteciparvi, dovendo
ancora scontare la squalifica inflittagli nella stagione scorsa ai sensi del disposto di cui
all’art. 17 nr.6 del codice di G.S..
Quanto precede comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato
di 0 - 3 a carico della Virtus Gualdo Calcio per aver fatto partecipare alla gara un
calciatore squalificato, ai sensi dell’art. 12 nr. 5 del codice di G.S..
P.Q.M.
delibera
La punizione sportiva della perdita della gara con risultato di 0 - 3 a carico della Società
F.C. Virtus Gualdo Calcio.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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