LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.139/C del 07/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.300,00 EURO (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA BENEVENTOCAVESE DEL 13 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.139/C del 07/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.300,00 EURO (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA BENEVENTOCAVESE DEL 13 NOVEMBRE 2005). La società S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le ha comminato l’ammenda di 3.300,00 euro per avere i propri sostenitori tenuto, in occasione della gara Benevento- Cavese disputatasi il 13/11/2005, il comportamento descritto in motivazione del provvedimento impugnato, assumendo che la sanzione inflittale appare “sproporzionata” rispetto all’accaduto e quindi, per le considerazioni svolte nell’atto di impugnazione, chiede l’annullamento di detta sanzione o, in subordine, una congrua riduzione della medesima. In buona sostanza la reclamante assume che il ritardo dell’inizio gara ed i fumogeni affettivamente accesi sono stati di ridotta consistenza, che i bengala, oltretutto non quantificati nel numero dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, non sono stati in realtà lanciati, che il così detto petardo nient’altro era se non un banale mortaretto, e che comunque il tutto “non ha causato problemi alla regolare disputa della gara”. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non potere accogliere il gravame. Questo, atteso che la dettagliata descrizione dei fatti, quale risulta dai documenti ufficiali alle cui risultanze il C.G.S. conferisce vigore di prova privilegiata, non si presta ad interpretazioni equivoche in merito all’effettivo accadimento di tutto quanto contestato alla società reclamante. Ciò posto, considerato altresì che l’entità della sanzione comminata non appare sperequata rispetto ai titoli di incolpazione, la decisione impugnata merita totale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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