COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 21/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A. POL. SPINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” – SPINA – PAPIANO DISPUTATA IL 02.10.2005 A SPINA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 25 del Comitato Regionale Umbria del giorno 05.10.2005 pubblicato in pari data).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 21/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A. POL. SPINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” - SPINA - PAPIANO DISPUTATA IL 02.10.2005 A SPINA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 25 del Comitato Regionale Umbria del giorno 05.10.2005 pubblicato in pari data). - Per squalifica inflitta al calciatore Borscia Danilo per tre gare; - Ammenda di euro 70,00; - Ammenda di euro 16,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.10.2005, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi Eccessività delle sanzioni; pertanto chiedeva la riduzione delle sanzioni suddette. La società chiedeva di essere non essere sentita. motivi della decisione Sulla scorta degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. Preliminarmente questa Commissione osserva la non impugnabilità del reclamo inerente l’ammenda di euro 16,00 ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett. D) del codice di G.S.. Per quanto riguarda la squalifica del calciatore Borscia Danilo per tre gare, la Commissione dopo aver visionato gli atti e sentito a chiarimento l’Arbitro della gara, pur ritenendo deplorevole il comportamento dello stesso calciatore, ritiene tuttavia riconducibile in un unico contesto l’atto di minaccia e di violenza per cui la sanzione può essere ridotta a due giornate effettive di gara. Respinto il reclamo relativo all’ammenda di euro 70,00, in quanto l’Arbitro ha confermato il comportamento antisportivo ed offensivo nei suoi confronti, da parte del pubblico. P.Q.M. delibera - in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società Pol. Spina, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Boscia Danilo a due giornate effettive di gara. - Confermate, per il resto, le altre decisioni del Giudice Sportivo. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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