LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANILO COPPOLA (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA ACIREALE-PISA DEL 27 NOVEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANILO COPPOLA (C.U. N.126/C DEL
29/11/2005 GARA ACIREALE-PISA DEL 27 NOVEMBRE 2005).
Reclamando nei modi e termini rituali avverso la decisione con cui il
Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Danilo Coppola la squalifica per due
giornate di gara, con l’imputazione di aver – nel corso della gara disputatasi il
27/11/2005 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il Pisa
– “seppure in occasione di un gesto agonistico “ colpito “un’avversario con
una gomitata al viso, causandogli una ferita al sopraciglio destro“ la società
A.S. Acireale S.r.l. - dopo aver reso dei fatti una propria dettagliatissima
versione suffragata, a suo dire, dagli obiettivi delle telecamere le cui immagini,
dalle quali emergerebbe per certa la non intenzionalità dell’evento dannoso,
rinuncia per altro ad esibire non ignorandone la inammissibilità prevista dalla
normativa vigente - conclusivamente chiede che la sanzione irrogata venga
ridotta ad una sola giornata di gara, previa acquisizione di un supplemento del
referto di gara, nonché dei rapporti del collaboratore dell’Ufficio Indagini e del
commissario speciale, entrambi presenti.
La Commissione, letto il reclamo, chiesti opportuni chiarimenti sul
controverso episodio, esaminati gli atti, ritiene di non potere accogliere il
gravame.
A tale determinazione la Commissione è pervenuta atteso che, nel
richiesto supplemento di rapporto l’assistente all’arbitro che aveva rilevato e
segnalato al direttore di gara l’accaduto, ha ricostruito puntualmente
l’episodio, riaffermando, con precipuo riferimento all’elemento intenzionale, la
versione resa nel rapporto allegato al referto di gara e dal Primo Giudice
assunta a motivo della decisione emessa.
Di guisa che, stante il vigore di prova privilegiata, espressamente
conferita dal C.G.S. ai documenti ufficiali, fra i quali primieramente i resoconti
dei componenti la terna arbitrale, l’impugnato provvedimento merita integrale
conferma risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta
graduazione della sanzione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Acireale S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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