LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUCA CORRADI (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA PRO VERCELLI-PERGOCREMA DEL 27 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUCA CORRADI (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA PRO VERCELLI-PERGOCREMA DEL 27 NOVEMBRE 2005). Con delibera del G.S. Luca Corradi, calciatore del Pro Vercelli Aalcio S.r.l., veniva squalificato per tre gare effettive perché a gioco fermo colpiva - con evidenti intenzioni lesive – un avversario con uno schiaffo al viso. Proponeva reclamo nelle forme e nei termini di rito la società, sostenendo che il direttore di gara aveva equivocato nell’interpretare l’azione in quanto il calciatore Corradi non aveva commesso alcun atto di violenza, ma aveva unicamente cercato di recuperare il pallone trattenuto tra le braccia da un calciatore avversario nel tentativo di riprendere al più presto il giuoco, nel far ciò ponendo le mani contro le braccia ed il corpo dell’avversario. In proposito allegava videocassetta a documentare l’episodio per cui è sanzione. Alla riunione del 9 dicembre 2005 nessuno era presente. Osserva la Commissione che il reclamo non merita accoglimento. In primo luogo va rilevato che non può darsi visione della videocassetta, atteso che l’episodio per cui è sanzione è stato percepito dal direttore di gara e non integra certamente gli estremi dell’atto di particolare violenza; tanto ai sensi dell’art 31 lett. a3) ed a4) C.G.S. Nel merito osserva la Commissione che i fatti storici posti a fondamento del deliberato del G.S. sono da ritenere provati dal rapporto arbitrale, atto ufficiale e di fede privilegiata. Alla luce del nuovo compendio sanzionatorio di cui all’art. 14 - 2 bis lett. b) C.G.S. va pertanto confermato il deliberato del Giudice di prime cure. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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