LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ MODICA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA MODICA-VITERBO DEL 27 NOVEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ MODICA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
1.500,00 EURO (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA MODICA-VITERBO
DEL 27 NOVEMBRE 2005).
Con delibera del Giudice Sportivo alla società Modica Calcio S.r.l.
veniva irrogata l’ammenda di euro 1.500,00 perché, al termine della gara, e
durante il rientro agli spogliatoi, dopo avere divelto dalla loro sede, alcuni
seggiolini si dava luogo a lancio degli stessi in segno di contestazione.
Proponeva reclamo nelle forme e nei termini di rito la società,
protestando che nessun lancio di seggiolini si era verificato al termine della
gara perché lo stadio Caitina di Modica è sprovvisto di seggiolini e
sostenendo che invece si era trattato di lancio di cuscini di spugna ricoperti di
stoffa.
Veniva acquisito supplemento di referto dal direttore di gara, che
riferiva di non aver rilevato con precisione la natura degli oggetti lanciati in
campo, pur essendogli parsi dei seggiolini, perché egli si era allontanato di
fretta dal terreno di giuoco.
Alla riunione del 9 dicembre 2005 nessuno era presente.
Osserva la Commissione che il reclamo merita accoglimento.
In sede di supplemento, infatti, il direttore di gara ha riferito di non aver
rilevato con precisione la natura degli oggetti lanciati in campo, ditalché non vi
sono ragioni per escludere con certezza la tesi difensiva di cui a reclamo.
L’irrogata ammenda andrà quindi ridotta nella misura, ritenuta di equità,
come indicata in dispositivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Modica Calcio S.r.l. riducendo
l’ammenda a 750,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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