LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 4.200,00 EURO (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA REAL MARCIANISE-GIUGLIANO DEL 27 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 4.200,00 EURO (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA REAL MARCIANISE-GIUGLIANO DEL 27 NOVEMBRE 2005). Con delibera del Giudice Sportivo alla società Real Marcianise calcio spa veniva irrogata l’ammenda di euro 4.200,00 per avere ripetutamente colpito con sputi per tutta la persona un assistente arbitrale; per avere, inoltre, ed ogni volta che giocava il pallone - pertanto indipendentemente da ogni contesto tecnico o agonistico - indirizzato ad un calciatore ospite di colore grida e versi inequivocabilmente espressivi di discriminazione razziale, senza intervento alcuno della società e della restante parte del pubblico. Proponeva reclamo nelle forme e nei termini di rito la società, chiedendo la riduzione della sanzione e protestando l’eccessività della stessa. Alla riunione del 9 dicembre 2005 era presente per la società il dott. Giuseppe Balzano, che concludeva come da verbale. Ritiene la Commissione che il reclamo debba essere respinto. La sanzione irrogata dal Giudice di prime cure si rivela infatti del tutto commisurata e proporzionata alla gravità dei fatti, attesi i reiterati cori di discriminazione razziale rivolti dai sostenitori del Marcianise ad un calciatore avversario di colore e considerati i ripetuti sputi diretti ad un assistente arbitrale - sempre ad opera dei sostenitori del Marcianise - che colpivano il predetto in varie parti del corpo e durati per circa venti minuti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Real Marcianise Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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