COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 32 Del 28/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA AGELLO IN RIFERIMENTO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA AGELLO – S.S. SUBASIO DISPUTATA IL 15.10.2005 AD AGELLO E RIFERITA AL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (Girone “B”).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 32 Del 28/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA AGELLO IN RIFERIMENTO AL
REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA AGELLO - S.S. SUBASIO DISPUTATA IL 15.10.2005
AD AGELLO E RIFERITA AL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (Girone “B”).
_ Nella suddetta gara, secondo i motivi della società ricorrente, hanno preso parte sette giocatori
fuori quota di età, per il Campionato Juniores Provinciale nelle file della società S.S. Subasio.
_ Per i motivi introdotti in giudizio chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara, con il
punteggio di 0 - 3 inflitta alla società S.S. Subasio.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.10.2005, la seguente decisione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- I motivi del reclamo sono fondati.
- Dagli atti ufficiali risulta infatti che la S.S. Subasio ha impiegato nella gara in epigrafe
specificata ben sette calciatori nati prima del 1° gennaio 1987, data dalla quale è consentita la
partecipazione al Campionato Provinciale Juniores. Il Comitato Regionale Umbria, per la
stagione sportiva 2005-2006, ha stabilito in conformità alle direttive impartite dalla L.N.D. che
solo un massimo di quattro calciatori fuori quota di età e nati comunque dal 1° gennaio 1985
possono essere impiegati. La società S.S. Subasio, impiegando un numero superiore di
calciatori fuori quota a quello previsto ha violato tale regola.
- Considerato che il mancato rispetto di tale obbligatorietà comporta per la società inadempiente
la sanzione disciplinare della perdita della gara, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. C), del
Codice di G.S., si accoglie il reclamo.
P.Q.M.
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo proposto dalla società Polisportiva Agello e di infliggere la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, alla società S.S. Subasio.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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