LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVID TONI MOUNARD (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA CHIETI-FOGGIA DELL’11 DICEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVID TONI MOUNARD (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA CHIETI-FOGGIA DELL’11 DICEMBRE 2005). Con reclamo del 15 dicembre 2005 la società U.S. Foggia S.r.l. ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo consistente nella squalifica per tre gare effettive del calciatore David Toni Mounard per condotta gravemente scorretta verso un avversario nonché per atteggiamento irriguardoso verso un assistente arbitrale. Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, che nel comportamento del calciatore citato non poteva configurarsi una condotta irriguardosa e che, comunque, la pena inflitta era sproporzionata rispetto ai comportamenti descritti. La ricostruzione dei fatti esposta dalla reclamante appare smentita dal supplemento arbitrale del 16 dicembre nel quale l’arbitro afferma di aver sentito direttamente le frasi pronunciate dal Mounard. Il comportamento del Mounard non può essere fatto rientrare nel concetto di ‘continuità’, come chiesto dalla reclamante, trattandosi di un comportamento lesivo dell’onore di altri protagonisti della competizione sportiva, ognuno direttamente tutelato dalle norme del C.G.S.-. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi, congrua e commisurata ai fatti descritti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it