COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 Del 04/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI. NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO CASTEL DEL PIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. CASTEL DEL PIANO – A.C.D. S.SABINA DISPUTATA IL 16.10.2005 A CASTEL DEL PIANO [PG] – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE (Girone “B”) (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 29 del Comitato Regionale Umbria del giorno 19.10.2005 pubblicato in pari data).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 Del 04/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI. NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO CASTEL DEL PIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. CASTEL DEL PIANO – A.C.D. S.SABINA DISPUTATA IL 16.10.2005 A CASTEL DEL PIANO [PG] – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE (Girone “B”) (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 29 del Comitato Regionale Umbria del giorno 19.10.2005 pubblicato in pari data). _ Per la squalifica inflitta ai calciatori Peruzzi Andrea e Stella Aldo per sei gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.11.2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva le squalifiche sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante avendone questa fatta espressa richiesta. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA : - Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione che al termine della partita i calciatori Peruzzi Andrea e Stella Aldo, unitamente ad altri compagni di squadra non identificati, hanno accerchiato l’arbitro stesso, insultandolo e minacciandolo, nonché spintonandolo. - L’arbitro ha peraltro precisato che lo spintonamento è consistito nell’aver detti calciatori appoggiato le mani al suo petto facendolo indietreggiare di qualche passo, dopodiché i calciatori stessi si sono allontanati. - Ciò posto questa Commissione ritiene che il comportamento posto in essere dai calciatori Peruzzi e Stella debba senz’altro essere sanzionato, anche sé si ritiene equo contenere la squalifica nell’ambito di quattro giornate di gara. Infatti, detto comportamento non è stato tale da integrare gli estremi di una vera e propria minaccia, come prospettato nel referto, e la sanzione deve pertanto essere limitata alle offese ed alle spinte rivolte al direttore di gara, in un contesto di particolare concitazione determinato dal rigore subito all’ultimo minuto di recupero. P.Q.M. d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo dell’Associazione Calcio Castel del Piano di infliggere ai calciatori Peruzzi Andrea e Stella Aldo la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it