COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 Del 04/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GABELLETTA – CICONIA DISPUTATA IL 15.10.2005 A GABELLETTA – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE (Girone “B”) (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 29 del Comitato Regionale Umbria del giorno 19.10.2005 pubblicato in pari data).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 Del 04/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GABELLETTA - CICONIA DISPUTATA IL 15.10.2005 A GABELLETTA – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE (Girone “B”) (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 29 del Comitato Regionale Umbria del giorno 19.10.2005 pubblicato in pari data). _ Per squalifica inflitta al calciatore Lisei Emanuele per tre gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.11.2005, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva le squalifiche sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara. La società, pur regolarmente convocata non si è presentata. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA : - In sede di audizione l’arbitro della gara ha puntualmente ricostruito la dinamica dei fatti accaduti e relativi al comportamento del calciatore Lisei Emanuele. Lo stesso veniva espulso per doppia ammonizione ed al momento di abbandonare il campo indugiava ripetutamente, per circa due minuti. In questo lasso di tempo, non raccogliendo il ripetuto invito dell’Arbitro discuteva animatamente con alcuni avversari. La condotta e pertanto da sanzionare e questa Commissione disciplinare ritiene congrua la sanzione di due giornate di squalifica da comminare al medesimo. P.Q.M. d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo dell’A.S.D. Ciconia Calcio di infliggere al calciatore Lisei Emanuele la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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