COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 Del 04/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI. NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO PAPIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLOMBELLA – PAPIANO DISPUTATA IL 16.10.2005 A COLOMBELLA – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA (Girone “D”) (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 29 del Comitato Regionale Umbria del giorno 19.10.2005 pubblicato in pari data).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 34 Del 04/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO PAPIANO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA COLOMBELLA – PAPIANO DISPUTATA IL 16.10.2005 A COLOMBELLA – CAMPIONATO
REGIONALE DI 2^ CATEGORIA (Girone “D”) (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata
nel C.U. N. 29 del Comitato Regionale Umbria del giorno 19.10.2005 pubblicato in pari data).
_ Per squalifica inflitta al calciatore Fossi Emiliano per tre gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.11.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria infliggeva la squalifica sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara. La società
non era presente non avendo fatta richiesta.
motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA :
- In sede di audizione l’arbitro della gara ha puntualmente ricostruito la dinamica dei fatti
accaduti e relativi al calciatore Fossi Emiliano. Tuttavia a parere di questa Commissione in
difetto di atteggiamenti minacciosi, i fatti commessi possono essere ricondotti in un unico
contesto e ridotta la squalifica a due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo dell’Associazione Calcio Papiano di infliggere al calciatore
Fossi Emiliano la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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