COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 11/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO GUALDESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA GUALDESE – PROFIAMMA DISPUTATA IL 08.10.2005 A GUALDO CATTANEO – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 27 del Comitato Regionale Umbria del giorno 12.10.2005 pubblicato in pari data).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 11/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO GUALDESE IN RIFERIMENTO
ALLA GARA GUALDESE - PROFIAMMA DISPUTATA IL 08.10.2005 A GUALDO CATTANEO -
CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA - (avverso la decisione del Giudice Sportivo
riportata nel C.U. N. 27 del Comitato Regionale Umbria del giorno 12.10.2005 pubblicato in
pari data).
_ Per squalifica inflitta al calciatore Rinalducci Giordano per sette gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.11.2005, la seguente decisione.
Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria infliggeva la squalifica sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Soc. reclamante avendone questa fatta espressa richiesta.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA :
- Il punto nodale del presente reclamo attiene all’individuazione di colui che ha lanciato la terra
all’indirizzo dell’arbitro della gara.
- La tesi sostenuta dall’arbitro nel referto e nell’audizione e diametralmente opposta a quella
sostenuta dal reclamante.
- L’arbitro della gara e apparso certo del riconoscimento del Rinalducci Giordano, sia dal numero
della maglia sia da una pregressa conoscenza sia dal fatto, questo decisivo, che
l’atteggiamento del Rinalducci si è protratto per lungo tempo nel tragitto che da centro campo
porta all’ingresso degli spogliatoi; inoltre l’arbitro, in detto contesto, ha potuto esattamente
individuare la posizione del dirigente Moscetti Castellani che si trovava tra la panchina e
l’ingresso dello spogliatoio e che pertanto non poteva trovarsi in quel punto del campo dove si
svolgeva l’alterco tra il Rinalducci e l’arbitro.
- Priva del ben minimo fondamento appare la tesi sostenuta dalla società reclamante, secondo
la quale il Moscetti avrebbe lanciato la terra verso l’arbitro scrollando la propria scarpa
all’indirizzo del medesimo.
- Per tali motivi ritiene questa Commissione fondata la tesi sostenuta dall’arbitro con la
conseguenza che il reclamo assume carattere della temerarietà e dall’infondatezza.
P.Q.M.
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dell’Associazione Calcio Gualdese e di confermare la decisione
inflitta dal G.S. .
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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