COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 38 Del 18/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA NOCERA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA – PILA DISPUTATA IL 15.10.2005 A NOCERA UMBRA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “A2” – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 29 del Comitato Regionale Umbria del giorno 19.10.2005 pubblicato in pari data).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 38 Del 18/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA NOCERA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA - PILA DISPUTATA IL 15.10.2005 A NOCERA UMBRA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “A2” - (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 29 del Comitato Regionale Umbria del giorno 19.10.2005 pubblicato in pari data). _ Per squalifica inflitta al calciatore Nuti Daniele fino al 31.12.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.11.2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva la squalifica sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante avendone questa fatta espressa richiesta. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: - Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione che al secondo minuto di recupero espelleva per proteste il giocatore Nuti Daniele della società Nocera Umbra. Ha inoltre ribadito che poco dopo, terminata la partita, mentre si recava verso lo spogliatoio, il suddetto giocatore si dirigeva verso di lui offendendolo ed appoggiando una mano sulla sua guancia, esercitando una certa pressione. - Il direttore di gara ha tuttavia precisato di non aver avvertito alcun dolore, escludendo altresì che il gesto fosse simile ad uno schiaffo, quanto “… piuttosto ad una specie di spinta ….”, nel tentativo di volerlo allontanare. - Ciò posto questa Commissione ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore Nuti Daniele non concretizzi un’aggressione nei confronti dell’arbitro, né un atto di violenza in senso proprio, essendo invece qualificabile come un comportamento gravemente offensivo ed oltraggioso nell’ambito di una smodata protesta. - Si ritiene pertanto equo ridurre la sanzione nell’ambito della squalifica fino al 15 gennaio 2006. P.Q.M. d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dell’Associazione Sportiva Nocera Umbra e di ridurre la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Nuti Daniele fino al 15 gennaio 2006. ORDINA DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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