COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 25/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. PANNACCI NELLO; NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D TORCHIAGINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORCHIAGINA – PIERANTONIO DISPUTATA IL 06.11.2005 A PETRIGNANO – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 35 del Comitato Regionale Umbria del giorno 9.11.2005 pubblicato in pari data).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 25/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. PANNACCI NELLO; NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D TORCHIAGINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORCHIAGINA - PIERANTONIO DISPUTATA IL 06.11.2005 A PETRIGNANO – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA - (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 35 del Comitato Regionale Umbria del giorno 9.11.2005 pubblicato in pari data). _ Squalifica inflitta al calciatore Aronni Massimiliano per tre gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.11.2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara, ma veniva sentito telefonicamente. Il legale rappresentante della Società reclamante non veniva sentito non avendone fatta richiesta. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: - L’audizione dell’arbitro consente di ritenere provato sia le frasi offensive pronunciate dall’Aronni nei suoi confronti sia il tentativo di colpire l’avversario a gioco fermo. - Il reclamo non contiene nessuna obbiezione in punto di fatto né la reclamante ha inteso partecipare alla presente seduta. - Per tali motivi la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e commisurata ai fatti commessi dal calciatore Aronni Massimiliano. p.q.m. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dell’A.S.D. Torchiagina e di confermare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Aronni Massimiliano dal Giudice Sportivo. DISPONE INCAMERARE LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it