LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.140/C del 07/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI MICHELE CIARDO CALCIATORE (A.S.G. FERRINI BENEVENTO-BENEVENTO CALCIO S.R.L.).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.140/C del 07/12/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DI MICHELE CIARDO CALCIATORE (A.S.G. FERRINI
BENEVENTO-BENEVENTO CALCIO S.R.L.).
Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C veniva
contestata a Michele Ciardo la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in
relazione all’art.40 comma 4 N.O.I.F. per avere sottoscritto nella corrente
stagione sportiva tesseramento per la società Benevento Calcio S.r.l. in data
24/9/2005 pur essendo già tesserato per la società A.S.G. Ferrini Benevento
in data 20/9/2005.
Nelle forme e nei termini di rito pervenivano memoria difensiva del
Ciardo e dichiarazione del responsabile del settore giovanile del Benevento
Calcio.
Il Ciardo sostiene di non avere riferito a quest’ultima società del
precedente tesseramento perché considerava “trasferimento” la nuova
sottoscrizione a favore del Benevento Calcio, non essendo a conoscenza
delle norme federali in merito ai trasferimenti tra il settore dilettantistico e
quello professionistico. Entrambe le memorie addebitavano l’errore al fatto
che le due società sono ubicate presso la stessa struttura sportiva.
Osserva la Commissione che il fatto storico oggetto del deferimento
risulta provato in via documentale e deve quindi ritenersi pacifica la
sottoscrizione da parte del Ciardo di due contratti con le citate società nella
medesima stagione sportiva.
Ciò premesso, è di tutta evidenza l’inescusabilità dell’errore in cui
sarebbe, a suo dire, incorso il Ciardo, non potendosi invocare come
discriminante l’ignoranza della norma che forma l’obiettività giuridica
dell’infrazione contestata e dovendosi inoltre considerare del tutto irrilevante
la circostanza che le due società interessate abbiano le rispettive sedi sociali
all’interno della stessa struttura sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Michele Ciardo la sanzione di 250,00 euro di
ammenda.
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