COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 02/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ C A T E G O R IA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA FICULLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE – CASENUOVE DISPUTATA IL 13.11.2005 A FICULLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 02/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ C A T E G O R IA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA FICULLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE - CASENUOVE DISPUTATA IL 13.11.2005 A FICULLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TEMPESTA MARCELLO PER CINQUE GARE; PER SQUALIFICA ALLENATORE AYRAPETYAN MANUEL FINO AL 9 DICEMBRE 2005. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 1.12.2005, la seguente decisione. f a t t o SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: m o t i v i _ Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. La Società reclamante veniva convocata per essere sentita, come dalla stessa richiesto, ma non si è presentata. motivi della decisione L’audizione dell’arbitro relativamente alle posizioni del calciatore Tempesta Marcello e dell’allenatore Ayrapetyan Manuel, entrambi della Ficullese, ha ancor meglio chiarito i contenuti del referto, nel senso che i fatti indicati dall’arbitro appaiono certamente provati. Tanto meno il reclamo proposto dalla Ficullese consente di contestarli in punto di fatto. Per tali motivi appaiono congrue le sanzioni inflitta dal G.S. e meritevoli di conferma. p.q.m. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla Polisportiva Ficullese e conferma la squalifica fino inflitta al calciatore Tempesta Marcello per cinque gare e quella inflitta all’allenatore Ayrapetyan Manuel fino al 9 Dicembre 2005 DISPONE INCAMERARE LA TASSA RECLAMO.
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