COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 09/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA (Girone “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ARIES IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS S.GIUSTINO – ARIES DISPUTATA IL 27.11.2005 A SAN GIUSTINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 30.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 09/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA (Girone “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ARIES IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS S.GIUSTINO - ARIES DISPUTATA IL 27.11.2005 A SAN GIUSTINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 30.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MOSCATELLI MATTEO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 7.12.2005, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’assistente di gara Malacchi Filippo, pertanto veniva sentito telefonicamente. Invece compariva il Presidente della Società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. L’audizione dell’assistente di gara e del Presidente della società reclamante, consentono di ritenere provato i fatti addebitati al calciatore del Montone Moscatelli Matteo. Questo sia per quanto riguarda la reazione a gioco fermo sia per la frase ingiuriosa pronunciata nei confronti dell’arbitro. Tuttavia i fatti si sono verificati in un unico contesto e nel volgere di pochissimi secondi, per cui si ritiene equa la riduzione della squalifica inflitta a Moscatelli Matteo a tre giornate effettive di gara. p.q.m. d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Aries Montone riduce la squalifica al calciatore Moscatelli Matteo a tre giornate effettive di gara. DISPONE DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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