LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.128/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE GENNARO FRAGIELLO (U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.128/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE GENNARO FRAGIELLO (U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.). Con atto in data 19/9/2005, la Commissione Vertenze Economiche deferiva alla scrivente Commissione il calciatore Gennaro Fragiello tesserato attualmente per I'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., per la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. per essersi sottratto volontariamente all'invito, rivoltogli con ordinanza del 24/2/2005 nel procedimento vertenza davanti alla Commissione Vertenze Economiche, definito con deliberazione del 5/7/2005 (C.V. n.1/D - 2005), di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza o meno di suoi tesseramenti in favore di società calcistiche per le stagioni sportive 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, rendendo così necessario l'incarico di effettuare i relativi accertamenti all'Ufficio Indagini. Sostiene il Fragiello di essersi trovato nell’impossibilità incolpevole di ottemperare alla richiesta della Commissione, senza volontà alcuna di omettere le informative richieste. Asserisce, infatti, il Fragiello che la raccomandata contenente le richieste della C.V.E. sarebbe stata ritirata dalla A.C. Carpenedolo, che non l’avrebbe poi consegnata all’interessato, il quale non sarebbe mai venuto a conoscenza della richiesta. Quest’ultimo, peraltro, convocato dall’ufficio indagini, avrebbe successivamente fornito tutte le informazioni richieste. All'odierna riunione è presente il dott. Marco Parbuoni in rappresentanza del soggetto deferito come da delega agli atti, il quale ribaditi i motivi evidenziati nella memoria difensiva insiste nella richiesta di proscioglimento. Dopo attento esame degli atti del procedimento , la Commissione stima meritevole di valorizzazione il comportamento totalmente collaborativo del calciatore, posto in essere in sede di istruttoria svolta dall’ufficio indagini; tale dato di fatto comprova ragionevolmente la circostanza, peraltro non contestata in atti, che la richiesta di informazioni non gli sia stata notiziata in tempo utile dalla società A.C. Carpenedolo. Conseguentemente non può sostenersi che nella specie il calciatore abbia posto in essere un comportamento volontariamente elusivo dell'obbligo di dare seguito alla richiesta della Commissione Vertenze Economiche, e come tale meritevole di sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Gennaro Fragiello (U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.).
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