LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.149/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORE RICCA (VIGOR LAMEZIA) E SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.149/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORE RICCA (VIGOR LAMEZIA) E SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L.-. Su deferimento del Presidente Federale della F.I.G.C. si contesta: - a Salvatore Ricca, calciatore della società Vigor Lamezia S.r.l., la violazione dell'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F., perché, quale calciatore della Nazionale Universitaria, benché convocato per il giorno 6 agosto 2005 presso il "Mancini Park Hotel", non si presentava né giustificava la propria assenza; - alla società Vigor Lamezia S.r.l., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all'art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per l'addebito contestato al proprio tesserato. Come esposto nelle memorie difensive, e come ribadito in riunione dal dott. Giuseppe Balzano, i fatti debbono essere ridimensionati, perché è provato che il calciatore non ottemperò alla convocazione perché non in buone condizioni di salute, come da certificazione medica del 5 agosto 2005, a suo tempo consegnata alla società di appartenenza. La società, per parte sua, riconosce che per “semplice dimenticanza” della segreteria il certificato non venne a suo tempo inoltrato a chi di competenza. Va, pertanto, riconosciuto che nessun rimprovero può muoversi al calciatore, mentre non altrettanto può dirsi per la società. Infatti, l’omissione costituisce, secondo la Commissione, violazione dei principi di lealtà e correttezza (art. 1, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva), e per questo viene inflitta alla società l’ammenda di 300,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Salvatore Ricca dall’addebito a lui ascritto e di irrogare alla società Vigor Lamezia S.r.l. 300,00 euro di ammenda per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., così diversamente qualificato il fatto, per non aver trasmesso tempestivamente al Club Italia – Squadre Nazionali il certificato medico attestante l’impedimento del tesserato.
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