LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.150/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ENZO MADAU E SANDRO MAFFEI RISPETTIVAMENTE COLLABORATORE E SEGRETARIO GENERALE DELL’U.S. GROSSETO E DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SANDRO MAFFEI, PIERO CAMILLI ED ANGELO RANUCCI RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO GENERALE, PRESIDENTE E DIRIGENTE DELL’U.S. GROSSETO E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.150/C del 14/12/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI ENZO MADAU E SANDRO MAFFEI RISPETTIVAMENTE
COLLABORATORE E SEGRETARIO GENERALE DELL’U.S. GROSSETO E
DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI SANDRO MAFFEI, PIERO CAMILLI ED ANGELO RANUCCI
RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO GENERALE, PRESIDENTE E
DIRIGENTE DELL’U.S. GROSSETO E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C.
S.R.L.-.
1. I due deferimenti. - La Procura Federale deferiva a questa
Commissione Disciplinare i signori Enzo Madau, all'epoca dei fatti
collaboratore della U.S. Grosseto F.C. S.r.l., e Sandro Maffei, segretario
generale della predetta, nonché la stessa società U.S. Grosseto F.C. S.r.l,
per rispondere: i primi due delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S.
(violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione agli artt.
100 (trasferimento dei calciatori) e 106 (svincolo dei calciatori) delle N.O.I.F.;
la società per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4, del
Codice di Giustizia Sportiva.
Alla riunione dell’11 novembre 2005 la Commissione accoglieva la
richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante della Procura Federale, avv.
Federico Bagattini, stante la pendenza di un secondo deferimento a carico del
Grosseto, con il quale si contesta: a Sandro Maffei (segretario generale),
Piero Camilli (presidente all'epoca del fatto) ed Angelo Ranucci (già dirigente)
le violazioni degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 2 del C.G.S, per avere richiesto,
il Maffei ed il Ranucci, una somma di 2.000,00 euro per consegnare la lista di
trasferimento del calciatore Valerio Accorsi; al Maffei viene anche contestata
la partecipazione ad una colluttazione con il padre del calciatore, avvenuta
quando il Maffei stesso accortosi del pagamento solo parziale della somma
richiesta voleva rientrare in possesso del documento; alla società U.S.
Grosseto F.C. S.r.l. la violazione di cui all'art. 2 comma 4 del C.G.S. per
responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri dirigenti.
2. Riunione del 2 dicembre 2005. – Alla riunione del 2 dicembre 2005
hanno preso parte il Procuratore Federale, dott. Palazzi, i signori Angelo
Ranucci, Sandro Maffei e l’avv. Massimo Diana nell’interesse della società
Grosseto e dei signori Madau e Camilli.
Preliminarmente la Commissione ha riunito il deferimento n.452/69/PF/SP/EN
al deferimento n.361/67/PF/SP/EN e quindi ha svolto le sue tesi il Procuratore
Federale, che, dopo aver controdedotto in ordine alle questioni preliminari e
illustrato il merito delle due contestazioni, ha formulato le seguenti richieste:
proscioglimento del Camilli; per gli altri deferiti, unificate le posizioni: un anno
e sei mesi di inibizione al Maffei; un anno di inibizione ciascuno per Ranucci e
Madau; per la società Grosseto 30.000,00 euro di ammenda per
responsabilità oggettiva.
Per parte sua l’avv. Ranucci, dirigente del Grosseto, ha
spontaneamente dichiarato di non aver mai visto il padre dell’Accorsi e di
averlo sentito per telefono nel periodo natalizio, perché richiedeva lo svincolo
del figlio. A luglio Margheri, della società San Gimignano, lo aveva contattato
per chiedergli la cessione del portiere Accorsi e lui, a sua volta, aveva
chiamato il Maffei, per avvisarlo dell’arrivo del Margheri per la questione
Accorsi. Ha precisato ancora, il deferito, di non conoscere tali Cianfanelli e
Vitale ed ha escluso di aver chiesto il rilascio di somme di denaro.
Il Maffei ha precisato circostanze di fatto, in particolare negando di aver
“toccato” l’Accorsi – padre e facendo presente che in quindici anni di attività
non ha mai avuto una sanzione.
L’avv. Diana, infine, ha riproposto l’eccezione sulla nullità del
deferimento e si è soffermato, per contestarli, sui fatti come denunzianti dai
soggetti che hanno dato avvio agli accertamenti (cfr. verbale riunione). A
conclusione del suo intervento ha chiesto: preliminarmente la nullità dei
deferimenti; nel merito: in tesi proscioglimento, in subordine responsabilità
gradata e comunque minimo edittale per tutti i deferiti.
3.1. Il giudizio della Commissione: deferimento riguardante la vicenda
Gaggioli. – Afferma la Procura, all’esito di accertamenti conseguenti ad una
segnalazione della signora, che l’U.S. Grosseto, per il tramite dei suoi sopra
indicati dirigenti, avrebbe chiesto ed ottenuto dalla signora Enrica Buono,
madre dell'atleta Francesco Gaggioli, una somma in denaro a titolo di
rimborso spese, al fine di concedere lo svincolo dell'atleta stesso.
Resistono gli interessati, eccependo in via pregiudiziale la nullità del
procedimento per genericità del capo di incolpazione ed insussistenza di
norma incolpatrice.
Nel merito: per quanto concerne la posizione di Sandro Maffei,
eccepiscono la di lui estraneità ai fatti e l'assoluta carenza di prova; riguardo
alla posizione del Madau, oppongono l'insussistenza del fatto tipico e
comunque la carenza del presupposto psicologico per errore scusabile, oltre
alla carenza di prova. Chiedono quindi il proscioglimento per non aver
commesso il fatto, ovvero perché il fatto non costituisce illecito e, in via di
mero subordine, irrogarsi la sola sanzione dell'ammonizione.
Ad avviso della Commissione, l'eccezione di nullità del procedimento
per genericità del capo d'accusa è destituita di fondamento, atteso che la
Procura ha chiaramente fatto riferimento alla violazione di cui agli artt. 1,
comma 1 (violazione principi lealtà, correttezza e probità) del C.G.S, in
relazione agli artt. 100 e 106 delle N.O.I.F., oltre che alla responsabilità
oggettiva della società, ai sensi dell'art. 2 comma 4, del C.G.S.-
Conseguentemente, precisione o meno dei riferimenti normativi, risulta
pienamente rispettato il diritto di difesa degli incolpati, che sono stati messi in
grado di controdedurre e difendersi.
Quanto all'eccepita mancanza di una norma incolpatrice, affermano i
deferiti che la normativa sportiva non prevederebbe alcun divieto di
condizionare la perdita dei diritti sportivi relativi ad un calciatore al rimborso
delle spese sostenuto per la di lui attività. Ma al riguardo deve osservarsi che
l'imputazione risulta assolutamente chiara laddove essa concerne la
fattispecie di soggetti che hanno chiesto ed ottenuto da altro soggetto,
peraltro non iscritto alla F.I.G.C., una somma in denaro a titolo di rimborso
spese, poi neanche documentate, come si evince del resto dalla stessa
relazione dell'Ufficio Indagini.
Nel merito, si impone una diversa valutazione delle sue posizioni
soggettive.
Risulta incontestato e comunque acclarato dalle dichiarazioni delle parti
che la sig.ra Enrica Buono, madre del calciatore Francesco Gaggioli, ebbe a
versare nelle mani del sig. Madau, all'epoca dei fatti collaboratore della U.S.
Grosseto F.C. S.r.l, l'assegno di c/c del Monte dei Paschi di Siena datato
30.12.2004, spiccato per l'importo di 2.500,00 euro, intestato a se stessa e da
questa girato. Non vi è dubbio, altresì, che tale somma di denaro sia stata
versata alla società toscana con la giustificazione di rimborso per le spese
sostenute dalla stessa società, al fine dell'accrescimento tecnico e della
gestione sportiva del calciatore (spese, peraltro, delle quali non è stata fornita
in atti prova alcuna).
Risulta pertanto acclarato che nella specie è stato violato l'art. 1
comma 1 C.G.S., che così recita: “Coloro che sono tenuti all'osservanza delle
norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e
probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. Ciò perché il
Madau ha chiesto ed ottenuto, da un soggetto peraltro nemmeno iscritto alla
F.I.G.C., somme per presunte (e non documentate) spese, in difetto di una
norma dell’ordinamento sportivo che autorizzi una richiesta avanzata al chiaro
fine di trarre un vantaggio economico a scapito di un soggetto che in quel
determinato momento aveva necessità di ottenere l'urgente svincolo del figlio,
per poterlo tesserare per altra società.
E’ appena il caso di osservare, inoltre, che la circostanza che l'assegno
sia stato poi protestato (a causa di una censurabile – e censurata dall’Autorità
Giudiziaria Ordinaria – denunzia di smarrimento dell’assegno) non sposta
minimamente i termini della vicenda, atteso che il pagamento si ritiene
effettuato nel momento della consegna stessa del titolo di credito.
Circa la posizione del Maffei, si osserva che dagli atti depositati non è
risultata alcuna piena prova della di lui colpevolezza e nemmeno una serie di
gravi, precisi e concordanti indizi, atteso che le dichiarazioni della sig.ra
Buono (circa un rifiuto del segretario di restituirle l’assegno) non hanno trovato
riscontri oggettivi e cozzano comunque con quanto affermato dal Maffei
stesso; come tali non sono sufficienti a costituire idonea prova.
Conseguentemente quest'ultimo deve essere prosciolto per difetto di prova.
La responsabilità della società Grosseto, infine, si configura
inevitabilmente, essendo beneficiaria dell’assegno e sussistendo, comunque
e pur sempre, la responsabilità oggettiva che scaturisce dal comportamento
irregolare di un suo collaboratore.
Quanto alle sanzioni, il Madau ha assunto un atteggiamento
collaborativi, avendo comunque reso la propria versione dei fatti all'Ufficio
Indagini e tale circostanza, tenuta nella debita considerazione, consente a
questo Giudice di irrogare una sanzione attenuata.
Si ritiene così congrua la sanzione di otto mesi d’inibizione; per la
società è sanzione adeguata quella dell’ammenda di 5.000,00 euro.
3.2. Deferimento riguardante la vicenda Accorsi. – Per quanto attiene
all’eccezione di nullità è sufficiente richiamare quanto esposto nel paragrafo
precedente, mentre va esaminato, ovviamente, il merito.
All’esito degli accertamenti richiesti all’Ufficio Indagini in ordine alla
denuncia sporta dalla Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. circa pretesi
comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Gaetano Accorsi,
padre del calciatore Valerio, il Procuratore Federale pone a base del
deferimento la seguente ricostruzione dei fatti:
- nel mese di luglio 2005 il Segretario Generale della società Grosseto,
sig. Sandro Maffei, al fine di concedere la lista di trasferimento dell'atleta (
"giovane di serie" ) Valerio Accorsi, chiedeva al padre dell'atleta stesso una
somma in denaro pari ad 2.000,00 euro che lo stesso Maffei in altre occasioni
e nei confronti di altri atleti aveva avanzato simili richieste (come da
dichiarazioni informali del padre dell'atleta Daniele Cianfanelli e Ferdinando
Vitale nonché dalla sig.ra Buono madre dell'atleta Francesco Gaggioli;
- la lista di trasferimento inerente l'Accorsi, sottoscritta dal presidente
della società cedente, dopo il pagamento di una parte della somma richiesta,
veniva rilasciata sprovvista della firma dell'atleta interessato e del presidente
della società cessionaria;
- all'atto della consegna della lista di trasferimento seguiva una
colluttazione tra il padre dell'atleta Accorsi e il sig. Maffei, quando
quest'ultimo, accortosi del pagamento parziale della somma richiesta, cercava
di rientrare in possesso della predetta lista;
- successivamente l'Accorsi si faceva accompagnare all'Ospedale di
Grosseto dove gli diagnosticavano tre giorni per le contusioni riportate e
presentava in un secondo momento denuncia dell'accaduto ai Carabinieri di
Nemi;
- a parte delle trattative inerenti la richiesta del denaro aveva
partecipato anche il sig. Angelo Antonio Ranucci dirigente, all'epoca dei fatti,
della U.S. Grosseto.
Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che nel totale contrasto delle
versioni rilasciate dai soggetti interessati (tesserati da un parte e Gaetano
Accorsi dall’altra) e in assenza di riscontri oggettivi non è possibile accertare
come siano andate effettivamente le cose e se la richiesta di denaro sia stata
effettivamente avanzata. Né precedenti analoghi possono essere utilizzati
come prova della violazione in oggetto.
Da ciò il proscioglimento di tutti i deferiti e solo si deve precisare che
del tutto estraneo ai fatti è il presidente Camilli, che non ebbe a firmare la lista
di trasferimento, come riconosciuto anche dal Procuratore Federale.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
Madau Enzo responsabile dell’illecito a lui ascritto e gli commina otto mesi
d’inibizione e per responsabilità oggettiva infligge all’U.S. Grosseto F.C. s.r.l.
l’ammenda di 5.000.00 euro, in relazione all’episodio Gaggioli; proscioglie
Maffei Sandro in relazione ad entrambi gli episodi; proscioglie Ranucci
Antonio e Camilli Piero, nonché la società, per i fatti riguardanti Accorsi.
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