LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 29 novembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. MESSINA – Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 29 novembre 2005
SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo,
Gara Soc. MESSINA – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo,
rilevato dagli atti ufficiali che:
- al 20° del secondo tempo il calciatore Marc Andre Zoro (Soc. Messina) manifestava
all’Arbitro l’intenzione di abbandonare il campo a causa di ripetuti cori ed insulti di
contenuto razzista a lui rivolti nei minuti precedenti da tifosi della squadra avversaria;
- tale comportamento razzista, peraltro, non è stato percepito dall’Arbitro, dal Quarto
Ufficiale, dagli Assistenti e neppure dai collaboratori dell’Ufficio Indagini presenti alla
gara, che hanno registrato, invece, un coro di tenore irriguardoso, ma senza contenuti di
discriminazione razziale, nei confronti del calciatore Zoro, dopo che il medesimo aveva
ripreso la partecipazione alla gara;
constatata, quindi, l’impossibilità per il Giudice Sportivo di assumere allo stato decisioni
in ordine all’episodio denunciato dal calciatore Zoro, poiché mancano risultanze
probatorie al riguardo negli atti ufficiali;
rilevata al contempo la necessità che in ordine all’episodio medesimo vengano svolti
tutti gli accertamenti utili a ricostruire con esattezza lo svolgimento dei fatti, ricercando
ogni elemento probatoriamente significativo;
dispone l’invio degli atti all’Ufficio Indagini per l’attività di competenza.