LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 22 dicembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. EMPOLI – Soc. FIORENTINA del 18 dicembre 2005
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 22 dicembre 2005
SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo,
Gara Soc. EMPOLI - Soc. FIORENTINA del 18 dicembre 2005
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini ed il successivo supplemento;
rilevato che:
al 10° minuto del secondo tempo, la parte della tifoseria della Fiorentina situata in curva
sud, dopo aver distrutto alcuni servizi igienici, scagliava pezzi degli stessi nonché alcuni
petardi dall’anello superiore della curva nella zona sottostante del recinto di giuoco, che
divide la curva dalla tribuna maratona. I tifosi, per effettuare tali lanci, si sporgevano
lateralmente rispetto al lato alto della griglia, posta a separazione tra la curva e la tribuna.
Per effetto di tale comportamento, ed in particolare dell’esplosione di un petardo, uno
steward della Soc. Empoli, che si trovava nella parte del recinto di giuoco posta tra la
curva e la tribuna, subiva lesioni all’occhio destro, che rendevano necessario un
intervento medico di urgenza, con applicazione di lavaggio con soluzione fisiologica e
bendaggio dell’occhio (vedasi certificazione medica allegata al supplemento di
relazione);
osservato che:
- si è trattato nella fattispecie di condotta violenta da parte dei tifosi della Fiorentina
(art.11 comma 1 CGS) sotto un duplice profilo:
a) causazione di danno grave all’incolumità fisica di una persona, la quale ha subito
lesioni ad un occhio, sì da dover ricorrere a cure mediche urgenti con indicazione della
necessità di successiva visita specialistica oculistica;
b) determinazione di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, considerate
sia la tipologia degli oggetti lanciati (petardi; parti di accessori sanitari in precedenza
divelti dai servizi igienici della curva) sia l’idoneità degli oggetti stessi a colpire un
numero indifferenziato di persone, quelle cioè presenti in quella zona del recinto di gioco
per motivi di servizio;
- considerato che la Soc. Fiorentina aveva ricevuto la sanzione della diffida per
comportamento violento dei propri sostenitori in occasione di recentissima gara interna
(Fiorentina-Juventus Coppa Italia TIM dell’1 dicembre 2005; C.U. n. 178 del 13 dicembre
2005);
visto l’art. 11 comma 3 CGS che prevede obbligatoriamente la squalifica del campo, a
titolo di responsabilità oggettiva a carico di Società già diffidata per condotta violenta dei
propri sostenitori, come definita – per l’appunto – dal 1° comma della norma medesima;
considerato che la circostanza attenuante della gara disputata in trasferta vale ad escludere
l’irrogazione a carico della Soc. Fiorentina della sanzione pecuniaria dell’ammenda,
prevista dal citato art. 11 comma 3 in aggiunta alla squalifica del campo;
ritenuta sanzione adeguata l’ammenda di € 5.000,00 per le altre condotte indisciplinate dei
sostenitori della Fiorentina – accensione di otto fumogeni sugli spalti; lancio di due
fumogeni nel recinto di giuoco nel corso del secondo tempo; lancio di una bottiglia nei
pressi di appartenenti alle Forze dell’ordine al 2° minuto del secondo tempo – valutata
anche la circostanza attenuante della gara disputata in trasferta ;
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Fiorentina, a titolo di responsabilità oggettiva, la
squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 5.000,00.
Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i conseguenti
provvedimenti di competenza.