LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 22 novembre 2005 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. Pescara – Soc. Cisco Roma

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 22 novembre 2005 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. Pescara – Soc. Cisco Roma Il Giudice Sportivo, osserva non avere la Soc. Pescara fatto pervenire, a scioglimento della riserva, memorie e deduzioni, rileva, nella specie, il contenuto del rapporto e del supplemento del Direttore di gara configurare l’ipotesi prevista dall’art. 24 – comma 3, C.G.S., P.Q.M. omologa la gara con il risultato Pescara – Cisco Roma 2-2 conseguito sul campo.
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