LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica a tutto il 30 novembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Alberto DE ROSSI (gara Roma-Bari del 2/11/05 – C.U. n. 144 del 3/11/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica a tutto il 30 novembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Alberto DE ROSSI (gara Roma-Bari del 2/11/05 - C.U. n. 144 del 3/11/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore Alberto De Rossi, tesserato per la Soc. Roma, la squalifica fino a tutto il 30 novembre 2005 “perché, in segno di smaccata censura, colpiva con un violento pugno la panchina; indi, allontanato dal recinto di giuoco, attendeva il termine della gara e si dava a seguire da presso sino ai locali degli spogliatoi un Assistente, al quale rivolgeva locuzioni gravemente ingiuriose, profondamente lesive della professionalità, coinvolgendo nelle contumelie l'intera Organizzazione arbitrale”, ha proposto reclamo la Soc. Roma e lo stesso tesserato, chiedendo la revoca della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della squalifica ovvero la sua commutazione in una sanzione pecuniaria. In particolare, i reclamanti contestano la ricostruzione della vicenda effettuata dal Giudice Sportivo, viziata da un errore di interpretazione della dinamica dei fatti. Relativamente al primo episodio (il pugno sferrato alla panchina), i ricorrenti – pur non contestando la materialità del fatto – affermano essersi trattato di un gesto di stizza dettato da un errore commesso da un calciatore della Roma e non di una protesta mossa nei confronti del direttore di gara. Per quel che riguarda invece le frasi rivolte nei confronti degli ufficiali di gara, i ricorrenti contestano il carattere offensivo delle stesse, essendosi il De Rossi limitato a ricordare, pur con toni accesi dovuti alla tensione del momento, come in tanti anni di carriera, lo stesso non fosse mai stato espulso dal terreno di gioco. Nessun intento offensivo sarebbe ravvisabile pertanto nel comportamento dell’allenatore della Soc. Roma. In via istruttoria, la difesa dei reclamanti chiede un supplemento di rapporto (ex art. 30, comma 4 e 5 C.G.S.), l’audizione di alcuni testimoni e l’acquisizione della registrazione video dell’incontro Roma-Bari del 2 novembre 2005. All’odierna riunione sono comparsi il De Rossi ed il suo difensore. Il primo ha reso spontanee dichiarazioni; il secondo ha illustrato i motivi di gravame, rinunciando ad alcune richieste istruttorie (prova per testi e supplemento di rapporto) ed insistendo nelle conclusioni sopra riportate. I motivi della decisione In via preliminare, questa Commissione ritiene di respingere la richiesta di prova televisiva in quanto in palese contrasto con la normativa dettata dall’art. 31 a4) CGS Nel merito, la Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato. Dagli atti ufficiali – lo ricordiamo, fonte privilegiata di prova - risulta che, durante la gara, l’allenatore ha smaccatamente e platealmente contestato l’operato del direttore di gara (sferrando un pugno contro la propria panchina, non essendo contestabile il giudizio – chiaramente espresso nel referto - di correlazione causale fra tale gesto e la decisione tecnica assunta dall’arbitro) e, al termine dell’incontro, ha rivolto ad un assistente del direttore di gara non solo le frasi riportate nella memoria difensiva (di contenuto effettivamente non offensivo) ma una ulteriore serie di espressioni volgari, dal contenuto gravemente ingiurioso e, pertanto, esulanti dai limiti di qualsivoglia scriminante. E’ incontestabile che l’intento del Del Rossi, nell’entrare sul terreno di giuoco, non fosse esclusivamente quello di placare gli animi dei propri calciatori, così come sostenuto dalla difesa, bensì quello di contestare l’operato dell’arbitro. Le frasi del Del Rossi sono state puntualmente e dettagliatamente refertate dall’assistente del direttore di gara. Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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