LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l’ammenda di Euro 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; (gara Cesena-Triestina del 21/10/05 – C.U. n. 124 del 24/10/05)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l’ammenda di Euro 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; (gara Cesena-Triestina del 21/10/05 – C.U. n. 124 del 24/10/05) Il procedimento Con provvedimento del 24 ottobre 2005 il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Triestina la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00, “per avere suoi sostenitori intonato, dal 14° del secondo tempo, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che questi giocava il pallone; sanzione attenuata per le iniziative della Società volte a prevenire simili condotte e per essersi trattato di gara disputata in trasferta”. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la Soc. Triestina chiedendo la revoca della sanzione irrogata ed, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo previsto dal C.G.S.. A sostegno del gravame la società reclamante rilevava: in primo luogo che il “rapporto del giudice di gara ed il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo risulterebbero viziati per travisamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento” sotto il profilo che nel caso di specie il rumoreggiare dei tifosi (boh; boh) non avrebbe avuto “l’inequivoco significato di discriminazione razziale”, intravisto dal Giudice di prime cure; in secondo luogo, che la misura della sanzione irrogata sarebbe eccessiva, tenuto conto della circostanza che si trattava di una gara giocata in trasferta, dell’attività di censura di comportamenti scorretti svolta dalla Società nei confronti dei propri tifosi, nonché del numero esiguo dei tifosi della Triestina, che avrebbero posto in essere il comportamento sanzionato. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo non sia fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Triestina dal 14° minuto del secondo tempo della gara intonavano cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario di colore, ogni volta che questi veniva in possesso del pallone. Trattasi di una condotta particolarmente grave, per la sua sistematicità (i cori sono stati intonati ogni volta in cui il calciatore avversario di colore, bersaglio degli stessi, veniva in possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione razziale. Ai fini della quantificazione della sanzione, nessun rilievo può essere mosso al provvedimento dal Giudice Sportivo, il quale ha tenuto conto di entrambe le circostanze addotte dalla reclamante relative alle iniziative intraprese dalla Società per prevenire simili condotte, nonché del fatto che trattasi di gara disputata in trasferta, laddove nessun rilievo ha l’ulteriore assunto della “scarsa entità numerica” dei tifosi della Triestina, responsabili della condotta sanzionata. Alla stregua di tali considerazioni, deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, così come dallo stesso quantificata, appare equa e congrua, nonché pienamente conforme ai più recenti orientamenti degli Organi di giustizia sportiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa. La Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo, Vice Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, e dall’avv. Eugenia Croce, Componente Supplente, con l’assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell’A.I.A. sig. Moreno Frigerio:
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