LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Ascoli del 22/10/05 – C.U. n. 125 del 25 ottobre 2005).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Ascoli del 22/10/05 – C.U. n. 125 del 25 ottobre 2005). Il procedimento Con provvedimento del 25 ottobre 2005 il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Messina la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, “per avere suoi sostenitori colpito, al termine della gara, con una bottiglietta in plastica piena d’acqua l’Arbitro ad una gamba, senza conseguenze pregiudizievoli di sorta; recidiva”. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la Soc. Messina chiedendo la rideterminazione, a seguito di congrua riduzione, dell’importo della sanzione pecuniaria comminata. A sostegno del gravame la Società reclamante rileva: che il referto arbitrale non conterrebbe “elementi tali da poter logicamente condurre ad un provvedimento di inusuale pesantezza giuridica come quello che ci occupa"; che il lancio della bottiglietta d’acqua rappresenterebbe un episodio unico ed isolato, sia pure al termine di una gara conclusasi con un risultato sfavorevole per la squadra di casa; che, comunque, l’episodio censurato avrebbe avuto una “scarsissima carica di intrinseca pericolosità”, tant’è che il colpo alla gamba non avrebbe provocato al direttore di gara “il benché minimo dolore”; che la sanzione reclamata, caratterizzata da una “grande afflittività”, frutto di un esasperato giustizialismo, anche con riferimento alla recidiva contestata, sarebbe iniqua, laddove rapportata ai precedenti, specifici e non; che nel caso di specie il principio della responsabilità oggettiva non dovrebbe essere applicato senza limitazione ed attenuazioni, soprattutto laddove si consideri il rapporto tra la condotta esemplare dell’intera tifoseria della reclamante con le “vili intenzioni” di “qualche isolato teppistello da stadio”. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il rappresentante della società, ritiene che il gravame non sia fondato. Dal referto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, risulta che lo stesso, al termine della gara, veniva colpito ad una gamba da una bottiglietta di plastica piena d’acqua, lanciata dai sostenitori del Messina. Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata irrogata in considerazione della gravità dell’episodio, potenzialmente pericoloso ed idoneo a creare gravi conseguenze all’integrità fisica della persona dell’Arbitro, nonché della recidiva. Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare congrua, in quanto pienamente conforme ai più recenti orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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