LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Ascoli del 22/10/05 – C.U. n. 125 del 25 ottobre 2005).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Messina-Ascoli del 22/10/05 – C.U. n. 125 del 25 ottobre 2005).
Il procedimento
Con provvedimento del 25 ottobre 2005 il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Messina la
sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, “per avere suoi sostenitori colpito, al termine della
gara, con una bottiglietta in plastica piena d’acqua l’Arbitro ad una gamba, senza
conseguenze pregiudizievoli di sorta; recidiva”. Avverso tale provvedimento proponeva
reclamo la Soc. Messina chiedendo la rideterminazione, a seguito di congrua riduzione,
dell’importo della sanzione pecuniaria comminata.
A sostegno del gravame la Società reclamante rileva: che il referto arbitrale non conterrebbe
“elementi tali da poter logicamente condurre ad un provvedimento di inusuale pesantezza
giuridica come quello che ci occupa"; che il lancio della bottiglietta d’acqua
rappresenterebbe un episodio unico ed isolato, sia pure al termine di una gara conclusasi
con un risultato sfavorevole per la squadra di casa; che, comunque, l’episodio censurato
avrebbe avuto una “scarsissima carica di intrinseca pericolosità”, tant’è che il colpo alla
gamba non avrebbe provocato al direttore di gara “il benché minimo dolore”; che la
sanzione reclamata, caratterizzata da una “grande afflittività”, frutto di un esasperato
giustizialismo, anche con riferimento alla recidiva contestata, sarebbe iniqua, laddove
rapportata ai precedenti, specifici e non; che nel caso di specie il principio della
responsabilità oggettiva non dovrebbe essere applicato senza limitazione ed attenuazioni,
soprattutto laddove si consideri il rapporto tra la condotta esemplare dell’intera tifoseria
della reclamante con le “vili intenzioni” di “qualche isolato teppistello da stadio”.
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha ulteriormente
illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il rappresentante della
società, ritiene che il gravame non sia fondato.
Dal referto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, risulta che lo stesso, al termine della
gara, veniva colpito ad una gamba da una bottiglietta di plastica piena d’acqua, lanciata dai
sostenitori del Messina.
Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la
sanzione è stata irrogata in considerazione della gravità dell’episodio, potenzialmente
pericoloso ed idoneo a creare gravi conseguenze all’integrità fisica della persona
dell’Arbitro, nonché della recidiva.
Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare congrua, in quanto
pienamente conforme ai più recenti orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi
analoghi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
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