LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. AVELLINO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Raffaele BIANCOLINO (gara Atalanta-Avellino del 19/11/05 – C.U. N. 164 del 21/11/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. AVELLINO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Raffaele BIANCOLINO (gara Atalanta-Avellino del 19/11/05 – C.U. N. 164 del 21/11/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Raffaele Biancolino, tesserato per la Soc. Avellino, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Atalanta–Avellino del 19/11/05, “perché al 47° del secondo tempo, nel corso di un’azione di giuoco ma disinteressandosi del pallone, colpiva un avversario con una gomitata al volto senza cagionargli conseguenze lesive; sanzione irrogata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) CGS, valutata anche la estraneità dell’atto rispetto al controllo del pallone”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara. A sostegno del gravame, la ricorrente rileva che il provvedimento impugnato conterebbe una eccessiva erronea valutazione della vicenda in quanto “dalla nitidezza dell’azione di gioco non traspare alcuna intenzionalità nella commissione del fatto, piuttosto si comprende l’inevitabilità della soluzione di giuoco alla quale i due calciatori furono costretti, data la pari intenzionalità nell’impossessamento del pallone”. Si assume inoltre che “il coinvolgimento del Biancolino nell’azione di gioco è provato dalla condotta assunta dall’avversario, ossia dal fatto che l’impatto tra i due giocatori avveniva in elevazione, dunque, a riprova della medesima percezione del gioco, tanto che entrambi se elevano nell’intenzione di catturare la palla. Ne consegue che sarebbe singolare notare due giocatori elevarsi in campo senza alcuna motivazione, ovvero con l’unico intento di procurarsi lesioni”. Pertanto, “la naturalezza della gestualità del Biancolino” fugherebbe ogni dubbio circa un’intenzionalità dolosa dell’azione, dovendosi escludere il compimento di atti, non equivoci, diretti a cagionare l’evento delittuoso e, dunque, l’elemento soggettivo dell’atto pericoloso. Alla riunione odierna è comparso il difensore della Società, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame ribadendo le richieste ivi contenute e formulando istanza istruttoria di utilizzo delle immagini televisive a discarico. I motivi della decisione In via preliminare, questa Commissione ritiene inammissibile l’istanza istruttoria avanzata dalla difesa del reclamante di visione delle immagini televisive, non ricorrendo i presupposti previsti dal C.G.S. Nel merito, la Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene non fondato il gravame. Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto dell’arbitro (la cui ricostruzione non è stata peraltro contestata dalla ricorrente), “colpiva un avversario con una gomitata al volto” ponendo volontariamente in essere un atto che, per sua stessa natura e per l’obiettivo attinto, è connotato da violenza e pericolosità. Ininfluente, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dall’arbitro, in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell’”atto violento”, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere. Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il gesto violento è stato posto in essere “in un contesto estraneo all’azione in svolgimento”, come riferito in modo chiaro ed esplicito dall’arbitro nel proprio referto, fonte privilegiata di prova, mentre la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente non è sorretta da alcun riscontro oggettivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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