LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 15 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Domenico MORFEO, calciatore Soc. Parma avverso la squalifica per cinque giornate ed ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina- Parma del 4/12/05 – C.U. n. 173 del 6/12/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 15 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Domenico MORFEO, calciatore Soc. Parma avverso la squalifica per cinque giornate ed ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina- Parma del 4/12/05 – C.U. n. 173 del 6/12/05). Il procedimento Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del 6 dicembre 2005, con il quale veniva inflitta la squalifica per cinque giornate effettive di gara e l’ammenda di € 1.500,00 al calciatore Domenico Morfeo, tesserato per la Soc. Parma, in quanto, nel corso della gara Reggina-Parma del 4 dicembre 2005, “a giuoco già interrotto dall’Arbitro, colpiva un avversario con una manata sulla testa; alla notifica dell'espulsione, avvicinatosi all'Arbitro, lo toccava all'addome con una mano chiusa; ritornato di nuovo vicino all'Arbitro gli rivolgeva una frase ingiuriosa”, l’interessato ha proposto rituale reclamo, chiedendo una congrua riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, il reclamante, pur non contestando i fatti addebitatigli nella loro obbiettività e riconoscendo le proprie responsabilità, sottolinea come il suo comportamento doveva essere altrimenti valutato sia in relazione ad un fallo subito negli attimi antecedenti, che gli aveva arrecato un acuto dolore ad un arto già sofferente, sia, più in generale, al particolare clima psicologico in cui versava per le travagliate vicende vissute dalla Società di appartenenza. All’odierno dibattimento, sono comparsi il calciatore, il quale si è scusato per il comportamento tenuto, e il suo difensore, il quale ha illustrato i motivi del reclamo, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni addotte, ritiene che il reclamo è parzialmente fondato. È pacifico – sulla base delle risultanze degli atti ufficiali che rappresentano l’unica fonte di prova nel presente procedimento – che il calciatore, nelle circostanze in causa, ha colpito a giuoco fermo un avversario con una manata e che, subito dopo, alla notifica dell’espulsione, prima, ha toccato con una mano “chiusa” l’arbitro nella zona addominale e, poi, separatamente gli ha rivolto una frase pesantemente ingiuriosa. Ed è altrettanto pacifico che tale condotta, violenta nei confronti di un avversario e sprezzante nei confronti del direttore di gara, debba essere congruamente sanzionata, valutando, da un lato, la mancanza di intenti lesivi e, dall’altro, la reiterazione di atteggiamenti riprovevoli, nonché la recidività del reclamante, non potendo assumere rilievo, in tale ottica, le argomentazioni difensive, relative ad un fallo asseritamente subito in precedenza ed alle problematiche societarie. Tuttavia, considerata la sostanziale contestualità degli atti antiregolamentari posti in essere, sicuramente lesivi della dignità dell’arbitro, ma non connotati da finalità aggressive, appare equa la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, oltre all’ammenda di € 1.500,00; dispone la restituzione della tassa.
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