LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Oreste CINQUINI, dirigente Soc. Parma avverso l’inibizione a tutto il 12 dicembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Internazionale-Parma del 20/11/05 – C.U. n. 163 del 22/11/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Oreste CINQUINI, dirigente Soc. Parma avverso l’inibizione a tutto il 12 dicembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Internazionale-Parma del 20/11/05 – C.U. n. 163 del 22/11/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Oreste Cinquini, dirigente della Soc. Parma, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale fino al 12 dicembre 2005, per il comportamento tenuto durante la gara Inter-Parma del 20/11/2005, “perché, quale dirigente non inserito in distinta, entrava senza averne titolo sul terreno di giuoco subito dopo il fischio finale e, avvicinatosi all’arbitro, gli rivolgeva in tono minaccioso numerose frasi di tenore irriguardoso e irrispettoso, per tutto il tragitto sino alle scale che conducono agli spogliatoi”, ha proposto reclamo lo stesso Cinquini, chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, il Cinquini rileva in primo luogo come l’episodio si sia verificato solo al termine della gara e non durante la stessa e come lo scambio di battute con il direttore di gara sia avvenuto sotto il passaggio che “protegge” l’uscita dei calciatori ed il loro ingresso negli spogliatoi. Il terreno di giuoco sarebbe pertanto stato invaso dal reclamante involontariamente in quanto trasformato, in quel momento, corridoio di passaggio verso gli spogliatoi. Per quel che riguarda poi le frasi rivolte al direttore di gara, il sig. Cinquini sostiene di non aver pronunciato alcuna frase irrispettosa, irriguardosa, minacciosa ovvero offensiva nei confronti dell’arbitro (come peraltro dimostrato – a detta del reclamante - dai referti dello stesso direttore di gara e del collaboratore dell’Ufficio Indagini), essendosi in realtà limitato ad un commento – ancorché critico (per il quale il Cinquini ha fra l’altro formulato nella memoria le proprie scuse) - della direzione di gara e del precedente episodio a danno di un calciatore del Parma. Per questi motivi, il reclamante ritiene che la sanzione sia eccessivamente severa e comunque sproporzionata rispetto ai fatti come realmente accaduti. Alla riunione odierna, sono comparsi il Cinquini ed il proprio difensore, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate nella propria memoria. Il Cinquini, in sede dibattimentale, ha ribadito il proprio rammarico per l’accaduto, formulando le proprie scuse all’arbitro in merito al contenuto delle frasi e ai toni usati. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, sentite le parti ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Nessun dubbio può sussistere circa il tono minaccioso ed il contenuto offensivo del comportamento del Cinquini, che come tale va censurato. Dal referto sia del direttore di gara che del collaboratore dell’Ufficio Indagini - atti ufficiali e fonte privilegiata di prova - risulta che il Cinquini al termine della gara, pur non avendone titolo (non essendo inserito nella distinta della società di appartenenza) accedeva dagli spogliatoi al terreno di gioco e si rivolgeva all’arbitro con toni minacciosi d irriguardosi. Tuttavia, tenuto conto del comportamento processuale del reclamante e dell’assenza di precedenti, questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione all’inibizione fino al 5 dicembre 2005; dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it