LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 18 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Sig.Giovanni DE VITA –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Sig. Giovanni ROSSINI –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili ai propri dirigenti.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 18 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Sig.Giovanni DE VITA –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Sig. Giovanni ROSSINI –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili ai propri dirigenti. Il procedimento Con provvedimento del 6/7/2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: A) Ermanno Pieroni, Vincenzo D’Ambrosio, Giovanni De Vita e Giovanni Rossini, perché vengano adottati nei loro confronti i provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 21 delle N.O.I.F., in relazione al comma 3 dello stesso articolo, per avere posto in essere condotte che hanno portato alla revoca dell’affiliazione ex art.16 delle N.O.I.F. e per non essersi comportati secondo i principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva con conseguente violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.; B) nonché la società Ancona Calcio S.p.A., ai sensi dell’art 2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri dirigenti. Nella vicenda in esame il Tribunale di Ancona in data 10/8/2004 con sentenza n.79/04 dichiarava il fallimento della Società Ancona Calcio S.p.A A seguito di tale declaratoria il Presidente Federale con C.U. 91/A del 26/08/2004 deliberava la revoca dell’affiliazione all’Ancona Calcio S.p.A. ai sensi dell’art. 16 comma 6 delle N.O.I.F. Successivamente il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona, con provvedimento del 23/02/2005, esaminata la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Procuratore della Repubblica del medesimo Tribunale, fissava la relativa udienza nel procedimento penale a carico, tra gli altri, degli odierni deferiti e cioè: - Ermanno Pieroni, nella sua qualità di Amministratore di fatto dell’Ancona Calcio S.p.A. per il periodo dal 1999 al 07/08/2004, nonché Consigliere Delegato dal 25/07/2001 al 28/12/2002, nonché Amministratore unico dal 28/12/2002 al 25/06/2004 e proprietario dal settembre 2000 del 60 % delle quote societarie del Taranto Calcio s.r.l.; - Giovanni De Vita, nella qualità di membro del Consiglio di Amministrazione del menzionato sodalizio sportivo Ancona Calcio S.p.A. dal 14/07/2000 e nella qualità di Amministratore Delegato con trascrizione iscritta il 10/11/2000 e cessazione della carica iscritta il 28/10/2002; - Giovanni Rossini in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ancona Calcio S.p.A. dal 05/07/1999 al 31/07/02; - Vincenzo D’Ambrosio in qualità di Consigliere Delegato dell’Ancona Calcio S.p.a. dal 25/06/04, per avere tutti singolarmente o in concorso tra loro o con altri soggetti: - conseguito ingiusti profitti erogati all’Ancona Calcio s.p.a. come contributi federali provenienti anche da fondi del C.O.N.I. (Ente di diritto pubblico) mediante artifizi e raggiri; - trasferito dai conti correnti dell’Ancona Calcio s.p.a. alla propria disponibilità (conti correnti personali, acquisizione di contanti) somme di denaro mediante false rappresentazioni contabili atte a giustificare le relative uscite di cassa; - falsificato i libri sociali e scritture contabili allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto consistente nell’ottenere l’iscrizione al campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2004/05; - emesso fatture relative ad operazioni commerciali in tutto o in parte inesistenti contribuendo così ad aggravare il dissesto finanziario dell’Ancona Calcio S.p.A.; - compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire con artifizi e raggiri l’iscrizione dell’Ancona Calcio S.p.A. al campionato di serie B per la stagione sportiva 2004/05 e la conseguente erogazione di contributi federali mediante la rappresentazione F.I.G.C. di una ricapitalizzazione fittizia. Tale procedimento penale reca il N. 4612/03 R.G.N.R. del Tribunale di Ancona. Successivamente sia la curatela fallimentare con atto del 07/04/05 sia la F.I.G.C. con atto del 02/04/05, si costituivano parte civile nel suddetto procedimento penale rubricato al n. R.G.N.R. 4612/03 nei confronti dei deferiti per ottenere la condanna degli stessi, in solido tra loro, alla restituzione ed al risarcimento di ogni danno, materiale e non materiale patito a causa delle condotte ad essi ascritte. Da ultimo, con provvedimento in data 28/06/05 il G.U.P. presso il Tribunale di Ancona disponeva il rinvio a giudizio – tra gli altri - degli imputati Ermanno Pieroni e Vincenzo D’Ambrosio su menzionati fissando la data del relativo giudizio per il 20/10/2005, in seguito rinviata al 2/2/2006. Per gli altri deferiti Giovanni De Vita e Giovanni Rossigni la posizione processuale era stata anteriormente definita mediante riti alternativi. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati Giovanni De Vita ed Ermanno Pieroni hanno fatto pervenire memorie difensive entrambe rispettivamente datate 19/09/2005. Con riferimento alla posizione del De Vita, si sosteneva l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione a suo carico della preclusione di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art 21 delle N.O.I.F., in quanto il medesimo non rivestiva alcun incarico di Amministratore della Ancona Calcio S.p.A., né al momento della dichiarazione di fallimento di detta Società, né nel biennio precedente. Il De Vita era stato membro del Consiglio di Amministrazione del menzionato sodalizio sportivo dal 14/07/2000 al 31/07/2002: a quest’ultima data lo stesso aveva rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni. Pertanto, a detta della difesa del deferito risulterebbe indubbiamente provato che, a partire dalla data delle dimissioni del De Vita dalla carica di consigliere di amministrazione dell’Ancona Calcio S.p.A. (31 luglio 2002) sino alla data della sentenza dichiarativa del fallimento della medesima Società (10 agosto 2004), erano trascorsi più di due anni. Quindi, poiché l’art. 21 parla di “precedente biennio”, risulterebbe inapplicabile al deferito, nella fattispecie, il sistema provvedimentale e sanzionatorio delineato dalle menzionate disposizioni federali. La memoria difensiva ad abundantiam evidenziava poi come lo stesso Giudice penale del Tribunale di Ancona nella sentenza n. 478/05, emessa nei confronti del De Vita ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva concesso l’attenuante della c.d. “minima importanza” di cui all’art 114 c.p. “in considerazione del ruolo del tutto subordinato rivestito dall’imputato rispetto a quello del coimputato Pieroni e della limitata conoscenza del complessivo disegno criminoso da quest’ultimo perseguito [..]”. Conseguentemente, per la difesa del deferito, anche sul piano disciplinare-sportivo la posizione del De Vita apparirebbe difficilmente censurabile in relazione alla complessa vicenda in oggetto. Con riferimento al Pieroni, la difesa del medesimo, nelle prime memorie presentate, ebbe a sostenere la necessità di un differimento dell’udienza di discussione e la postergazione dei termini a difesa, in quanto a tale momento si sarebbe verificata una violazione del diritto di difesa del deferito, poiché il tenore del deferimento, concernente la presunta commissione da parte del medesimo di reati fallimentari riguardanti l’Ancona Calcio S.p.A., avrebbe trovato una giustificazione in una complessa ricostruzione delle attività amministrative del Pieroni in ambito societario, per cui ai fini di un’adeguata esplicazione dei diritti della difesa, la stessa non avrebbe potuto prescindere dall’estrazione di copia dei documenti inerenti, ed in specie dalla disamina e dall’analisi dettagliata dei verbali del Consiglio di Amministrazione, delle Assemblee dei soci, dei registri contabili e dell’archivio societario. Tale documentazione risultava però depositata in originale presso il Tribunale Civile di Ancona, Sezione Fallimentare, ed in carenza – fino a quel momento - dell’autorizzazione all’accesso ai documenti da parte del Curatore e del Giudice Delegato non era possibile, per il deferito, ottenere altrimenti quanto utile allo scopo. Per le ragioni di cui sopra, ed ai fini della piena esplicazione dei diritti di difesa tramite l’estrazione e l’analisi di quanto menzionato, la memoria difensiva - anche in considerazione del fatto che in data 20 ottobre seguente si sarebbe celebrato presso il Tribunale Penale di Ancona il processo nei confronti del Sig. Ermanno Pieroni (per i reati societari connessi alla gestione dell’Ancona Calcio S.p.A. e, in larga parte, coincidenti con le contestazioni oggetto di deferimento) - richiedeva il differimento del termine a difesa, con rinvio dell’udienza di discussione a data da destinarsi. Nell’udienza tenutasi in data 22/9/2005 questa Commissione Disciplinare, rilevato che il procedimento di deferimento della Procura Federale del 6/7/2005 non risultava notificato al Sig. Giovanni Rossini, disponeva la sospensione del dibattimento onde consentire alla Procura Federale l’integrazione del contraddittorio. Rilevata, inoltre, la necessità di acquisire il provvedimento di revoca dell’affiliazione della Soc. Ancona Calcio S.p.A., nonché il foglio censimento Soc. Ancona Calcio S.p.A. alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (10 Agosto 2004) e nel biennio precedente e altresì la visura camerale della società stessa relativa al periodo in esame, disponeva la trasmissione di copia dell’ordinanza contenente tale richiesta di acquisizione all’Ufficio Indagini per i seguiti di competenza. In tale maniera risultava anche assorbita l’istanza di differimento avanzata dalla difesa del Sig. Ermanno Pieroni. Successivamente alla notifica del deferimento n. Prot. 366/4/pf/SP/MC del 6/10/2005, il Sig. Giovanni Rossini faceva pervenire memoria nella quale il difensore sosteneva l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione a carico dello stesso della preclusione di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art 21 delle N.O.I.F. in quanto il medesimo non rivestiva alcun incarico di Amministratore della Soc. Ancona Calcio S.p.A., né al momento della dichiarazione di fallimento di detta Società , né nel biennio precedente, in quanto il Sig. Rossini era stato membro del Consiglio di Amministrazione del menzionato sodalizio sportivo solo dal 5 luglio 1999 al 31 luglio 2002. A partire da questa data, infatti, gli assunti difensivi sottolineano che lo stesso aveva rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni civilistiche in materia di cessazione degli amministratori (art. 2385 co.1 c.c.). Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il difensore concludeva osservando che risulterebbe indubbiamente provato che, a partire dalla data delle dimissioni del Sig. Rossini dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Soc. Ancona Calcio S.p.A. (31 luglio 2002) sino alla data della sentenza dichiarativa del fallimento della medesima Società (10 agosto 2004), erano trascorsi più di due anni. Conseguentemente poiché l’art. 21 comma 3 N.O.I.F. parla di “precedente biennio”, il sistema provvedimentale delineato dalla Procura Federale non potrebbe applicarsi. La difesa sottolineava ancora come il procedimento penale a carico dello stesso risultasse al momento del deposito delle memorie tuttora pendente non essendo, infatti, ancora intervenuta sentenza, con l’inevitabile conseguenza di non poter ritenere allo stato degli atti il Sig. Rossini responsabile di alcunché in mancanza di un giudicato definitivo a suo carico. In data 26/10/2005 perveniva la seconda memoria difensiva del Sig. Ermanno Pieroni, nella quale il difensore sottolineava, estensivamente in fatto ed in diritto, come il proprio assistito, nella gestione della società Ancona Calcio spa, più che speculare, sottrarre, depauperare, o stornare a vantaggio proprio o di terzi, avesse investito e perduto cospicui capitali, anche immobiliari, di propria pertinenza e proprietà. In particolare, si sottolineava anzitutto l’assenza di elementi certi, univoci e definitivi a sostegno del deferimento, in quanto i capi di incolpazione mossi nei confronti del deferito avevano natura meramente indiziaria, assumendo questi ultimi la veste di mere tesi della Procura Federale. In secondo luogo, per esplicare al meglio il diritto di difesa dell’incolpato, si osservava l’opportunità di sospendere il procedimento in attesa dell’esito del giudizio penale attualmente in corso. Nella denegata ipotesi in cui la Commissione non fosse addivenuta a queste conclusioni, la memoria difensiva sottolineava la discrezionalità e non l’automaticità dell’irrogazione del provvedimento di cui all’art. 21 comma 3 delle N.O.I.F., con conseguente auspicio dell’esercizio di tale potere con ponderatezza, anche valutando la possibilità di graduare la sanzione. Ciò sul presupposto che nessuna colpa, a tal detta, si poteva muovere al Sig. Pieroni, il quale aveva assolto con diligenza i propri compiti di Amministratore di una società profondamente indebitata a causa della precedente gestione ed a causa del mancato incasso di alcuni crediti dovuto al fallimento della piattaforma televisiva Gioco Calcio spa. Il Pieroni assumeva, infatti, di aver compiuto tutto quanto in suo potere per “salvare” la società, compresa l’erogazione di ingenti somme a fronte delle quali aveva impegnato beni personali liquidi ed immobiliari, finendo per perdere quasi tutto e vedendo il proprio patrimonio personale, acquisito con risorse proprie e familiari in epoca di gran lunga antecedente l’assunzione di qualsivoglia carica in seno alla Soc. Ancona Calcio spa, gravato da ipoteche giudiziali derivanti da decreti ingiuntivi per un valore di Euro 7.720.000. Alla luce delle considerazioni svolte la difesa, pertanto, invocava anzitutto la sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio ordinario; in subordine, il proscioglimento o la limitazione dell’inibizione per un periodo massimo di sei mesi. All’udienza tenutasi in data 27/10/2005 la Commissione, considerata l’istanza di differimento dell’udienza avanzata dalla difesa del sig. Ermanno Pieroni per legittimo impedimento dello stesso dovuto a motivi di salute, come da certificazione medica in atti, nonché la richiesta avanzata dai difensori dei deferiti Giovanni De Vita, Giovanni Rossini e Vincenzo D’Ambrosio di procedere alla separazione della posizione del Pieroni in caso di accoglimento dell’istanza di rinvio di cui sopra, e ancora l’opposizione della Procura Federale sulle suddette istanze e la conseguente richiesta di applicazione della misura della sospensione cautelare ex art. 15 C.G.S. nei confronti del deferito Pieroni, disponeva in primis l’accoglimento dell’istanza di sospensione del dibattimento per legittimo impedimento del deferito ed il rinvio alla riunione del 9/11/2005 alle ore 15.00, secondariamente il rigetto della richiesta di separazione avanzata dai deferiti Giovanni De Vita, Giovanni Rossini e Vincenzo D’Ambrosio, in considerazione della connessione soggettiva ed oggettiva intercorrente tra le posizioni procedimentali dei deferiti, ed infine statuiva l’applicazione della misura della sospensione cautelare ex art. 15 C.G.S. nei confronti del tesserato sig. Ermanno Pieroni, in considerazione della gravità e della natura dell’addebito contestatogli. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale - richiamando le conclusioni di cui all’atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati nonché l’adozione nei loro confronti dei provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 21 delle N.O. I. F. in relazione al comma 3 dello stesso articolo ed anche in relazione all’art. 1 comma 1 del C.G.S e segnatamente: - la sanzione della preclusione per 5 anni per Vincenzo D’Ambrosio, Giovanni De Vita e Giovanni Rossini; - la sanzione della preclusione per 5 anni per Ermanno Pieroni, con proposta al Presidente Federale di inibizione perpetua. In particolare, quanto al deferito Giovanni Rossini, il rappresentante della Procura Federale assumeva che lo stesso non avesse cessato dalla carica di Amministratore della società in data 31 luglio 2002, bensì quanto meno in data 12 agosto 2002, data nella quale lo stesso risultava aver sottoscritto un documento ufficiale (clausola compromissoria), che veniva illustrato e prodotto in atti. Il rappresentante della Procura Federale ha poi invocato la dichiarazione di responsabilità nei confronti della società Ancona Calcio S.p.A., ai sensi dell’art 2 comma 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri dirigenti, con irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000. Sono altresì comparsi i difensori degli incolpati, i quali -dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie- si sono riportati alle conclusioni ivi già rispettivamente formulate. In particolare, il difensore del deferito Pieroni ha ribadito in via preliminare la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare ovvero, in subordine, il suo mero rinvio per opportunità – con contestuale richiesta di revoca del provvedimento di inibizione di cui all’art. 15 del C.G.S. disposto dalla Commissione Disciplinare in data 27/10/2005 - in attesa dello svolgimento del procedimento penale a carico dello stesso, rinviato in primo grado al 02/02/2006 avanti il Tribunale di Ancona. In ulteriore subordine, in caso di mancato proscioglimento, chiedeva di limitare il periodo di inibizione a sei mesi. Inoltre, in relazione al documento prodotto nel corso della riunione dalla Procura Federale, e relativo ad una clausola compromissoria asseritamente firmata, a detta dello stesso organo requirente sportivo, in data 12 agosto 2002 dal Sig. Rossini, il difensore del deferito medesimo ha contestato la rilevanza, la valenza e la genuinità del documento ed ha chiesto termini a difesa. I motivi della decisione Questa Commissione osserva preliminarmente che l’art. 21 comma 2 N.O.I.F. dispone che non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano, o siano stati, componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16 delle N.O.I.F. In particolare, l’ art. 16 comma 6 nella versione vigente all’epoca dei fatti, dispone che “il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione di fallimento”. Per completezza si sottolinea che l’attuale versione dispone invece che la revoca possa essere deliberata “in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza”, con ciò anticipando il momento comminatorio. La disciplina transitoria, in calce all’art. 16, peraltro, stabilisce che per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6 si applica la precedente disposizione. Tale peculiare regime, ad ogni modo, non incide sulla vicenda in esame essendo all’epoca dei fatti già intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento. Il successivo art 21 comma 3 delle N.O.I.F. precisa poi che dalla preclusione di cui al suddetto comma 2 “possono” essere colpiti “gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio” e che “competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare”. A giudizio di questa Commissione, l’art. 21 comma 2 N.O.I.F. sancisce una sorta di automatismo in virtù del quale in capo agli amministratori che siano o siano stati componenti di un organo direttivo di una società calcistica cui sia stata revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16 N.O.I.F., deve necessariamente applicarsi la preclusione in oggetto. L’art. 21 comma 3 N.O.I.F. deve essere, a sua volta, interpretato nel senso che alla Commissione Disciplinare è demandato unicamente il compito di verificare la sussistenza, o meno, dei presupposti formali e temporali per l’irrogazione della preclusione in esame. Contrariamente a quanto sostenuto negli assunti difensivi di taluni dei deferiti (in specie il Pieroni) il riferimento all’inciso “possono”, con cui la disposizione del comma 3 si apre, va inteso non nel senso che alla Commissione Disciplinare è attribuito un potere discrezionale sulla valutazione della condotta gestionale dei deferiti in ambito societario, bensì nel senso di riconoscere alla Commissione Disciplinare il potere/dovere di verificare, allorchè sia intervenuta una dichiarazione di fallimento, o di revoca dell’affiliazione, la mera sussistenza dei presupposti formali in relazione alla carica sociale ricoperta dai soggetti deferiti in ambito societario, nei limiti temporali di cui all’art. 21 comma 3 N.O.I.F., ossia il c.d. “precedente biennio”. Ciò oltre, naturalmente, la verifica della effettiva declaratoria di fallimento, della sua vigenza e della conseguente revoca di affiliazione federale. Quanto poi alla durata della predetta preclusione, questa Commissione ritiene di non poter condividere l’indirizzo della Procura Federale né le richieste, pur subordinate, della difesa del Pieroni, che individuano tale disposizione sanzionatoria come suscettibile di quantificazione temporale. Più in particolare, si osserva che l’art. 21 N.O.I.F. tace sul punto, e si deve quindi concludere per il carattere permanente e solutivo della previsione de qua, nel senso che la stessa deve intendersi a tempo indeterminato, atteso che le Norme Federali sono altrimenti puntuali nell’indicare il quantum di durata massima delle sanzioni, sicchè là dove non si è specificato in tal senso, va desunto il carattere definitivo della sanzione. Ciò salvo eventuali successivi provvedimenti di riforma, clemenza e/o riabilitazione, se e come previsti dalle Carte Federali, il che non attiene alla presente sede. In base alle considerazioni anzi viste si evince quindi che per quanto concerne la vicenda in esame l’attenzione di questa Commissione sarà interamente focalizzata sui profili di oggettiva applicabilità della norma e della relativa sanzione alla fattispecie concreta, differenziata rispetto alle singole posizioni soggettive, esulando dai compiti ad essa attribuiti ogni riflessione attinente ai profili di merito della vicenda fallimentare e del conseguente procedimento penale. In relazione dunque alle posizioni dei Sigg. Giovanni De Vita e Giovanni Rossini questa Commissione ritiene che agli stessi non siano irrogabili le sanzioni invocate. Si reputa, infatti, di poter accogliere gli assunti difensivi, supportati dalle risultanze degli atti, nonchè dalle visure camerali acquisite, di talchè in relazione alla posizione del Sig. De Vita Giovanni e del Sig. Rossini Giovanni può concludersi che non ricorrono i presupposti per l’applicazione ad essi della sanzione di cui all’art. 21 commi. 2 e 3 N.O.I.F., atteso che gli incolpati non rivestivano alcun incarico di amministrazione della Soc. Ancona Calcio S.p.A. né al momento della dichiarazione di fallimento della società sportiva, né nel biennio precedente. Più in particolare si osserva che per quanto concerne il Giovanni De Vita, quest’ultimo era stato Consigliere Delegato dell’Ancona Calcio S.p.A. dal 14 luglio 2000, nonché Amministratore Delegato con trascrizione del 10 novembre 2000, e cessazione della carica il 31 luglio 2002, come da visura camerale (pag. 36). Per quanto concerne Giovanni Rossini, quest’ultimo era stato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ancona Calcio S.p.A. dal 05 luglio 1999 al 31 luglio 2002, data in cui rassegnava le proprie dimissioni, e tale dato fattuale emerge anch’esso dalle visure camerali in atti. Giova rammentare che, in materia di scioglimento del rapporto di amministratore di società, la normativa civilistica sul punto è molto chiara, disponendo che, nel caso di rinuncia all’ufficio, l’amministratore deve darne comunicazione scritta al C.d.A. e al Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2385 c.c. In specie, come si evince dalla memoria difensiva e dai relativi atti allegati, si rileva che sia il Sig. De Vita che il Sig. Rossini avevano rassegnato le proprie dimissioni in data 31 luglio 2002, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in ossequio appunto a quanto disposto dall’art. 2385 c.c Per quanto concerne poi l’ulteriore questione attinente al termine di decorrenza dell’efficacia delle dimissioni, si ricorda - come peraltro sottolineato negli scritti difensivi - che l’art. 2385 comma 1 c.c. dispone che “nel caso in cui rimanga in carica la maggioranza del C.d.A. le dimissioni dell’Amministratore hanno effetto immediato”. Inoltre, ai sensi dell’art. 2386 c.c., e purchè la maggioranza del C.d.A. sia sempre costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea, i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente gli amministratori venuti meno, con delibera consiliare, approvata dal Collegio Sindacale (c.d. cooptazione ). Nel caso di specie, come emerge dalla delibera assembleare prodotta, al momento in cui il Sig. De Vita assieme al Sig.Rossini (ed ad un altro membro) si dimettevano dalla funzione di Consiglieri di Amministrazione dell’Ancona Calcio S.p.A, il C.d.A medesimo rimaneva in carica nella maggioranza dei suoi componenti (sei membri su nove) come risulta anche dalla delibera dell’Assemblea dei soci del 25 luglio 2001 e dalla visura storica CCIAA del 19 settembre 2005 (pagg. 33/34). Ex art. 2385 comma 3 c.c., peraltro, la cessazione dell’amministratore dimissionario deve essere poi iscritta entro 30 giorni dalla rinuncia, nel Registro delle Imprese a cura del Collegio Sindacale. Nel caso de quo, come evidenzia la difesa e come emerge (a pag. 36) dalle visure camerali in atti, le iscrizioni erano avvenute in data 28 ottobre 2002., data quest’ultima facente riferimento, come osservano gli scritti difensivi dei deferiti, non alla decorrenza delle dimissioni bensì al momento successivo dell'iscrizione della cessazione delle medesime presso la Camera di Commercio, laddove tale iscrizione deve ritenersi avere una valenza non costitutiva bensì meramente dichiarativa ex art. 1396 c.c. Si evince, pertanto, che - alla luce del richiamato combinato disposto di cui agli artt. 2385 comma 1 c.c. e 2386 c.c - la cessazione dell’Amministratore De Vita e dell’Amministratore Rossini dalle loro funzioni consigliari hanno avuto effetto immediato dal giorno della comunicazione (31 luglio 2002) con conseguente inapplicabilità agli stessi della preclusione invocata dalla Procura Federale in quanto dalla data delle dimissioni dei deferiti (31 luglio 2002) e quella della sentenza dichiarativa del fallimento della medesima Società (10 agosto 2004) risultano essere trascorsi più di due anni: il termine, tassativo e preciso, cui si riferisce l’art 21 comma 3 delle N.O.I.F. (il c.d. “precedente biennio”) risulta pertanto superato, con conseguente inapplicabilità delle previsioni provvedimentali delineate dalla Procura Federale. Per quanto attiene poi al modulo recante clausola compromissoria prodotto dalla Procura Federale e contestato dalla difesa del Sig. Rossini, si osserva che la valutazione di tale documento risulta irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto ai fini dell’applicabilità della preclusione di cui all’art 21 N.O.I.F. non assume importanza l’eventuale firma di una siffatta clausola arbitrale da parte dell’ex amministratore. Tale sottoscrizione, infatti, non inerisce a rapporti societari amministrativi o gestori, unici rilevanti ai sensi dell’art. 21 in questione, ma attiene a rapporti eventuali e diversi del deferito con l’Ordinamento Federale, mentre la ratio della sanzione di cui all’art. 21 investe il mero ruolo societario rivestito dal soggetto e la sua partecipazione alle vicende del sodalizio sportivo poi fallito. Restano riassorbite quindi, in quanto ulteriormente irrilevanti, le questioni in ordine alla data certa ed alla genuinità del relativo documento. Diversamente vanno invece trattate le posizioni di Ermanno Pieroni (Amministratore di fatto dell’Ancona Calcio per il periodo dal 1999 al 07/08/2004, nonché Consigliere Delegato dal 25/07/2001 al 28/12/2002, nonché Amministratore unico dal 28/12/2002 al 25/06/2004 e proprietario dal settembre 2000 del 60 % delle quote societarie del Taranto Calcio s.r.l.) e di Vincenzo D’Ambrosio (Consigliere Delegato dell’Ancona Calcio s.p.a. dal 25/06/04), poiché questa Commissione ritiene che agli stessi siano pienamente applicabili le sanzioni di cui al ridetto art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. In particolare, con riferimento ad Ermanno Pieroni, si osserva in via preliminare come non si possano accogliere le richieste della difesa in merito alla sospensione del giudizio disciplinare in attesa dell’esito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti, neppure sotto forma di mero rinvio per “opportunità”. L’orientamento di questa Commissione, così come si evince dal recente CU 10/05, è ormai consolidato nel senso che la legge n. 280/2003 stabilisce espressamente che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale sono regolati secondo il principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1, comma 2). In relazione a tale principio vengono dunque riservate all’Ordinamento Sportivo particolari questioni, quali quelle relative alla disciplina dell’attività sportiva ed agonistica ed i comportamenti disciplinari e le relative sanzioni (art. 2). Tale autonomia degli Organi della Giustizia Sportiva consente quindi di escludere ogni ipotesi di formale pregiudizialità tra il procedimento instaurato dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria e quello promosso in sede sportiva. Da ciò discende, pertanto, che nella vicenda in esame non si ravvisano i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare né per il suo rinvio, tanto meno potenzialmente sine die, quale che ne sia la dedotta finalità. Infatti, per quanto concerne la posizione dei deferiti in esame, si rileva che alla luce dell’inquadramento sanzionatorio dell’art. 21 sopra richiamato, il fatto stesso che sia stato dichiarato il fallimento della società Ancona Calcio S.p.A, che a ciò sia conseguita la revoca dell’affiliazione federale e che dirigenti della società fallita fossero (come in effetti erano, senza sostanziali contestazioni), al momento del fallimento o nel biennio antecedente, i soggetti deferiti sigg. Ermanno Pieroni e Vincenzo D’Ambrosio è sufficiente al fine dell’irrogazione agli stessi della sanzione di cui all’art. 21 N.O.I.F. venendo, infatti, integrati i presupposti formali per l’applicazione della norma in questione e conseguente sanzione. Ne deriva la preclusione a tempo indeterminato di cui all’art. 21 commi. 2 e 3 N.O.I.F. (norme peraltro speciali, poichè disciplinanti un’ipotesi ad hoc, ed in quanto tali assorbenti quindi la generica violazione di cui all’art. 1 C.G.S.) ai suddetti deferiti Ermanno Pieroni e Vicenzo D’Ambrosio in relazione agli addebiti loro contestati. Infine, per quanto concerne, la posizione del fallimento dell’Ancona Calcio S.p.A. chiamata a rispondere, nella persona del curatore fallimentare, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili al proprio presidente e ai propri dirigenti ex art 2 comma 4 C.G.S., la Commissione, atteso il provvedimento di cui al C.U. 91/A del 26/08/2004 con cui il Presidente Federale deliberava la revoca dell’affiliazione della società stessa ed in considerazione del fatto che la società, quindi, non risulta più essere un soggetto dell’Ordinamento Federale, ritiene che la medesima non possa essere chiamata a rispondere dei propri comportamenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come già analogamente deciso nei confronti del Venezia Calcio S.r.l. 1907 nell’ambito del procedimento disciplinare di cui al C.U. n. 10 del 27/7/2005 e dichiara, pertanto, il difetto di giurisdizione nei confronti dell’Ancona Calcio S.p.A. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Giovanni Rossini e Giovanni De Vita dagli addebiti contestati; delibera di infliggere a Ermanno Pieroni e a Vincenzo D’Ambrosio, la sanzione della preclusione a tempo indeterminato di cui all’art 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. La Commissione dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti dell’Ancona Calcio S.p.A.
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