LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. CATANZARO violazione art. 9, comma 1 C.G.S. (gara Catanzaro-Treviso del 21/5/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Soc. CATANZARO violazione art. 9, comma 1 C.G.S. (gara Catanzaro-Treviso del 21/5/05).
Il procedimento
Con provvedimento dell’11/11/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione
la Soc. Catanzaro, per rispondere della violazione dell'art. 9, comma 1, del C.G.S.
(responsabilità oggettiva per i comportamenti tenuti sul proprio campo da persone comunque
addette a servizi della società), in relazione alla aggressione subita dal proprio tesserato
Davide Micillo al termine della gara Catanzaro-Treviso del 21/5/05, negli spogliatoi dello
stadio, ad opera di quattro individui non identificati, ma sicuramente appartenenti al
personale addetto ai servizi di vigilanza dello stadio per conto della Soc. Catanzaro.
Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti la Società deferita faceva
pervenire memoria difensiva con la quale, pur non negando la materialità dei fatti, invocava,
ad esclusione od attenuazione della propria responsabilità oggettiva, le seguenti circostanze:
a) la incodizionata collaborazione prestata affinchè gli organi preposti potessero fare piena
luce sulla vicenda; b) la modesta entità delle conseguenze fisiche riportate dal Micillo.
Concludeva pertanto chiedendo, in via principale, di essere prosciolta da ogni addebito; in
via subordinata, di essere ritenuta meritevole di una sanzione minima.
Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità della Società deferita e l’irrogazione della sanzione di €
6.000,00 di ammenda.
E’ comparso altresì il difensore della Soc. Catanzaro, il quale ha illustrato gli argomenti
esposti nella memoria difensiva, richiamando le conclusioni ivi riportate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che debba essere affermata la
responsabilità della società deferita. Il 21/5/05, poco dopo il termine della gara Catanzaro-
Treviso, il portiere della squadra di casa, Micillo Davide fu vittima di una brutale
aggressione da parte di quattro individui che fecero irruzione nei locali degli spogliatoi e
colpirono il calciatore con pugni e calci (a torto od a ragione ritenendolo “colpevole” della
segnatura di tre reti da parte della squadra avversaria, ed addirittura sospettandolo di “essersi
venduto la partita”). La dinamica della vicenda è stata compiutamente ricostruita nella
dettagliata relazione dell’Ufficio Indagini sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso
Micillo, nonché da alcuni compagni di squadra, dall’allenatore e da vari dirigenti della
società, tranne che per un aspetto, peraltro assai rilevante, e cioè la precisa identificazione
degli autori del comportamento violento. La Soc. Catanzaro non ha contestato quanto
accertato dall’Ufficio Indagini, e cioè che i quattro aggressori facevano sicuramente parte del
personale addetto al servizio d’ordine presso lo stadio in occasione della gara del 21/5/05,
onde è indubitabile che detta società debba rispondere del loro comportamento
antiregolamentare ai sensi dell’art. 9, comma 1 del C.G.S. Non è invocabile nella specie la
causa di non punibilità prevista dall’art. 11, comma 6 del C.G.S. riguardando tale previsione
solo la responsabilità della società per fatti violenti posti in essere dalla propria tifoseria
(disciplinata appunto dall’art. 11) e non anche la responsabilità per i comportamenti del
personale di vigilanza allo stadio (regolamentata dall’art. 9, comma 1).
Tuttavia ai fini della quantificazione della sanzione, deve sicuramente tenersi conto sia della
fattiva collaborazione prestata (anche se con esiti parziali) dalla società ai fini
dell’identificazione degli autori dell’aggressione, sia della modesta entità delle lesioni (v.
certificato medico in atti) riportate dal calciatore (il che fa pensare che si sia trattato più di un
gesto dimostrativo che di un ritorsione violenta finalizzata a procurare seri danni all’integrità
fisica del Micillo). Tuttavia non può essere minimizzata l’obiettiva gravità dell’episodio,
considerando che lo stesso è stato verosimilmente causa della risoluzione del rapporto
contrattuale tra Micillo ed il Catanzaro.
Alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, sanzione equa appare quella di cui in
dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione delibera di infliggere alla Soc. Catanzaro la sanzione dell’ammenda di €
3.000,00.
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