COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. CONSORTI CARMINE , PRESIDENTE DELLA A.S.D. HATRIA E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 3, COMMA 1 C.G.S., E DELL’ART. 3, COMMA 2, C.G.S. (DEFERIMENTO DEL 16.10.2005 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA FIGC – LND).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. CONSORTI CARMINE , PRESIDENTE DELLA A.S.D. HATRIA E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 3, COMMA 1 C.G.S., E DELL’ART. 3, COMMA 2, C.G.S. (DEFERIMENTO DEL 16.10.2005 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA FIGC – LND). A seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della FIGC – LND di cui in epigrafe, comunicato agli interessati con raccomandata a.r. da questi ricevuta in data 28.10.2005, è stata contestata al Sig. Consorti Carmine la violazione dell’art. 3, comma 1, C.G.S., per aver nel corso della trasmissione televisiva “Abruzzo nel pallone” del 16.10.2005, reso dichiarazioni contenenti giudizi lesivi, più volte ripetute nel corso della stessa intervista televisiva, della reputazione dell’arbitro della gara Lauretum – Hatria del 16.10.2005, nonché alla Società Hatria la violazione dell’art. 3, comma 2, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente. Ai soggetti deferiti veniva contestato con nota del 25.10.2005 di questa Commissione la violazione di cui sopra con termine fino al 21.11.2005 per deduzioni difensive e veniva fissata l’udienza del 28.11.2005 per la trattazione del procedimento. Il Sig. Consorti faceva pervenire memoria con la quale, nel rammaricarsi dell’accaduto, precisava che nelle frasi proferite non vi era l’intento di ledere l’immagine del direttore di gara facendo ammenda dell’errore commesso e richiamando la correttezza da sempre dimostrata nel corso del suo impegno dirigenziale. Osserva la Commissione che il comportamento tenuto dal Sig. Consorti Carmine risulta aver chiaramente violato il disposto di cui all’art. 3, comma 1, C.G.S., il quale fa espresso divieto ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale. E non può dubitarsi che le frasi proferite dal Consorti debbano considerarsi lesive della reputazione dell’arbitro della gara di cui in questione, visto che parlare di conduzione di gara “scellerata, dispotica ed intimidatoria, che può causare gravi danni all’incolumità del pubblico”, non è normale esercizio del diritto di critica, come, peraltro, onestamente ammesso dallo stesso soggetto deferito nella propria memoria difensiva. La Commissione, pertanto, ritiene che il suddetto comportamento integri la violazione della norma contestata e, tenuto conto della condotta adottata nel presente procedimento, ritiene congrua la sanzione della inibizione a svolgere mansioni in seno alla F.I.G.C. comunque attinenti al gioco del calcio per mesi uno. Allo stesso modo deve essere ritenuta oggettivamente responsabile l’A.S.D. HATRIA della violazione ascritta al suo Presidente, e si ritiene equo irrogare alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al Sig. Consorti Carmine la sanzione dell’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti alla svolgimento del gioco del calcio per mesi uno e all’A.S.D. Hatria l’ammenda di Euro 500,00.
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