COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 07/12/2005 RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL C.R. LIGURIA LND IN ORDINE ALLA ISTANZA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE LAZZONI MARCO DALL’A.S. LERICI CALCIO EX ART. 109 N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 07/12/2005 RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL C.R. LIGURIA LND IN ORDINE ALLA ISTANZA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE LAZZONI MARCO DALL’A.S. LERICI CALCIO EX ART. 109 N.O.I.F.. Con atto 12.7.2005 il Comitato Regionale Liguria ha demandato alla Commissione Tesseramenti la pronuncia in ordine alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., dalla società A.S. Lerici Calcio, ritualmente indirizzata a quell’ufficio dal calciatore Lazzoni Marco, e tempestivamente opposta dalla società. Risulta dalla documentazione in atti che il calciatore abbia fatto riferimento prioritariamente alle previsioni di cui all’art. 109 N.O.I.F., e invocato, in via subordinata,una “scrittura privata”, peraltro priva di data, redatta su carta intestata dell’A.S. Lerici Calcio, dalla quale potrebbe desumersi un accordo finalizzato a consentire al calciatore, “a sua semplice richiesta”, di essere posto in lista di svincolo “a decorrere dall’1/15 Luglio2004”. L’accordo in questione non risulta depositato nei termini presso il competente Comitato. Và osservato che, nell’opporsi all’instato provvedimento, la Lerici Calcio ha affermato (ma non documentato) di avere ripetutamente convocato il calciatore per la preparazione alla stagione sportiva 2004/2005, ”anche per il tramite dei compagni di squadra” (!) e, non ottenendone la presenza, di aver ritenuto opportuno procedere a “formale convocazione” a mezzo raccomandata A.R. in data 30.9.2004 (ricevuta il 5.10.2004) contenente invito a presentarsi “munito del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per i giorni 5 o 8.10.2004”. Non avendo il calciatore ottemperato all’invito, ha fatto seguire una seconda convocazione (sempre a mezzo lettera raccomandata A.R.) spedita il 14.10.2004 e ricevuta il 18.10.2004, contenente contestazione del precedente inadempimento e nuovo invito per il 19.10.2004. Aggiunge di avere inviato ulteriore raccomandata, il 9.11.2004, tornata al mittente “per compiuta giacenza”. Null’altro risulta. Ciò premesso, l’adita Commissione osserva che la documentazione esibita dalla società non è tale da vanificare il diritto allo svincolo. Invero, in assenza delle previste convocazioni a gare, ben avrebbe l’A.S. Lerici Calcio potuto invocare, per farne ricadere la responsabilità sul calciatore, l’omessa presentazione da parte del tesserato della prescritta certificazione di idoneità, e ciò ex art. 109/1 N.O.I.F.. Ma avrebbe altresì dovuto documentare (a sensi del punto 4 del summenzionato articolo), oltre ai due inviti – di cui vi è traccia – anche le contestazioni delle inadempienze entro gli otto giorni dalle date fissate per la presentazione della certificazione. E se questo può essere avvenuto in occasione del primo invito disatteso (con riferimento alla data dell’8.10.2004 altrettanto non può dirsi per il secondo, nulla essendo stato ritualmente contestato al calciatore entro otto giorni dal 19.10.2004. Quanto sopra consente di ritenere che la pacifica inattività non può essere imputata al Lazzoni per l’omessa presentazione della certificazione medica. Ne deriva la sussistenza del diritto allo svincolo, secondo le previsioni normative dell’art. 109 N.O.I.F.. Si rende quindi superflua ogni pronuncia in riferimento alla “scrittura privata”. Pare comunque opportuno osservare, al riguardo, che l’evidenziato accordo per lo svincolo non potrebbe in ogni caso essere preso in considerazione, ostandovi il chiaro disposto dell’art. 108/1 N.O.I.F., che prevede la nullità degli accordi non depositati presso i competenti comitati entro venti giorni dalla stipulazione. P.Q.M. La commissione Tesseramenti, pronunciandosi sulla richiesta di giudizio de qua, dichiara spettare al calciatore Lazzoni marco il diritto allo svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., dalla società A.S. Lerici Calcio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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