COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 17/11/2005 DECISIONI COMMISSIONE TESSERAMENTI Stagione Sportiva 2005/2006 – Com. Uff. n. 11/D Ricorso del calciatore Luca Pelliccia tendente ad ottenere lo svincolo dalla Versilia 1998 s.r.l. per cambuio di esidenza ex art. 111 N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 17/11/2005 DECISIONI COMMISSIONE TESSERAMENTI Stagione Sportiva 2005/2006 – Com. Uff. n. 11/D Ricorso del calciatore Luca Pelliccia tendente ad ottenere lo svincolo dalla Versilia 1998 s.r.l. per cambuio di esidenza ex art. 111 N.O.I.F. Con atto del 13.08.2005 il calciatore Luca Pelliccia, nato a Carrara (MS) il 01.07.1082, chiedeva lo svincolo dalla Versilia 1998 s.r.l. ai sensi dell’art. 111 N.O.I.F. A sostegno della propria domanda l’atleta produceva certificato di residenza del Comune di Milano attestante l’avvenuto trasferimento a decorrere dal 03.08.2004. La Società resisteva a tale richiesta di sivncolo con atto inviato in data 07.09.2005. L’atleta contestava l’avversa memoria eccependo, in particolare, l’inammissibilità dello scritto difensivo della Versilia 1998 s.r.l. per essere stato presentato dopo lo scadere del termine previsto dall’art. 44 delle N.O.I.F. La Commissione alla luce della produzione documentale dell’atleta che ha trasmesso la cartolina attestante la ricezione della propria istanza di svincolo in data 22.08.2005, ritiene la memoria della Società tardiva e quindi irricevibile. La Commissione in ogni caso ritiene di dover esaminare la documentazione in proprio possesso – con esclusione di quella trasmessa dalla Versilia 1998 s.r.l. – al fine di accertare che “il trasferimento della residenza sia effettivo e riguardi la vita sociale del calciatore dovendosi rapportare il concetto di residenza al significato calcistico e non quello civilistico” (CAF 06.04.2000, appellante NFC Orlandina di Capo d’Orlando ME). Da tale indagine non si evidenziano elementi che consentano di sovvertire la certificazione anagrafica. In particolare la Commissione non ritiene di poter trarre argomenti in tal senso dalla circostanza dell'invio delle raccomandate contenenti la richiesta di svincolo da un Ufficio Postale situato nella Provincia di Lucca in quanto tale spedizione è avvenuta in periodo estivo da zona che oltre ad essere quella di origine del calciatore e altresì nota per il turismo balneare. Si può pertanto ritenere probabile o, quanto meno possisbile, che il ricorrente, nel periodo che qui interessa, si sia trovato a trascorrere le ferie estive presso i parenti, senza che tale circostanza possa necessariamente essere significativa di un trasferimento di residenza mai avvenuto. Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti visti li artt. 43 e 44 C.G.S. e 111 N.O.I.F.: dichiara lo svincolo del calciatore Luca Pelliccia dalla Versilia 1998 s.r.l.; ordina la restituzione della tassa e manda alla Segreteria per gli adempimenti del caso.
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