COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASACANDITELLESI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MASSIMINI LEONARDO IN RELAZIONE ALLA GARA VIS ROCCA S. GIOVANNI / A.S.D. CASACANDITELLESI DISPUTATA IL 27/11/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (COM. PROV.LE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASACANDITELLESI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MASSIMINI LEONARDO IN RELAZIONE ALLA GARA VIS ROCCA S. GIOVANNI / A.S.D. CASACANDITELLESI DISPUTATA IL 27/11/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (COM. PROV.LE CHIETI) Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale, la Società A.S.D. CASACANDITELLESI ha chiesto infliggersi in danno della Società VIS ROCCA S. GIOVANNI la punizione sportiva della perdita della gara per aver utilizzato il calciatore Massimini Leonardo che non aveva titolo a parteciparvi in quanto “…squalificato per due giornate a seguito della gara del turno precedente Dio Ti Ama Torrevecchia / Vis. Rocca S. Giovanni…”. La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo deve essere respinto poiché inammissibile per non essere stato sottoscritto dal legale rappresentante della società. Va peraltro rilevata la sua infondatezza in quanto la sanzione della squalifica per due gare non era conseguente ad espulsione diretta nella predetta gara e, mentre nel Com. Ufficiale N° 13 del 24.11.2005 il G.S. non aveva adottato provvedimenti per non essere pervenuto il rapporto di gara, solo con quello successivo N° 14 dell’1.12.2005 il Massimini era stato squalificato per due gare quale sanzione a carico di calciatore non espulso dal campo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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