COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 47 della società A.S. S.MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 07.12.2005 (Squalifica calciatore TOSCANO Massimo per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 47 della società A.S. S.MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 07.12.2005 (Squalifica calciatore TOSCANO Massimo per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro e del Commissario di Campo risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Toscano Massimo deve essere ritenuto responsabile di quanto addebitatogli; che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore TOSCANO Massimo a TRE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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