COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 49 della società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 61 del 30.11.2005 (Squalifica del campo di giuoco per TRE gare da disputarsi sul proprio campo a porte chiuse, DUE punti di penalizzazione, inibizione Sig. AIELLO Gaetano fino al 30.11.2010, inibizione Sig. LANZILLOTTA Franco fino al 30.11.2010, squalifica calciatore AIELLO Romolo per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 49 della società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 61 del 30.11.2005 (Squalifica del campo di giuoco per TRE gare da disputarsi sul proprio campo a porte chiuse, DUE punti di penalizzazione, inibizione Sig. AIELLO Gaetano fino al 30.11.2010, inibizione Sig. LANZILLOTTA Franco fino al 30.11.2010, squalifica calciatore AIELLO Romolo per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilavato in via preliminare va affermato come non necessitino ulteriori accertamenti istruttori (si pensi ad audizioni degli ufficiali di
gara) in quanto nessun dubbio può sollevarsi sull’effettivo verificarsi dei fatti e sui soggetti che se ne sono resi responsabili. Difatti,
anche la reclamante nel ricorso si duole della severità delle sanzioni inflitte in prime cure ma sostanzialmente non pone in
discussione la dinamica dei fatti.
E consequenzialmente non può esimersi questa Commissione dall’affermare che i fatti di cui si discute in ricorso siano connotati da
una gravità che può definirsi assolutamente eccezionale per le modalità di attuazione e per i soggetti che li hanno posti in essere.
Nei rispettivi rapporti arbitro, assistenti arbitrali e dell’osservatore arbitrale hanno riportato gli episodi che li hanno visti soggetti
passivi in maniera assolutamente puntuale e tale da non ingenerare, come già affermato, alcun dubbio sul verificarsi degli stessi e
sull’attribuzione di responsabilità; in quanto chiara, precisa e circostanziata è la ricostruzione fornita.
Le sanzioni irrogate ai tesserati del Comprensorio Montalto Uffugo, Aiello Gaetano e Lanzillotta Franco appaiono congrue alla
gravità degli episodi di violenza a loro addebitati. In particolare la severità della pena loro inferta è assolutamente giustificata oltre
che dagli episodi in sé considerati dal contesto e dalle modalità di compimento.
Non di episodi isolati si è trattato ma “di una vera e propria caccia all’uomo” come con espressione efficace ed amara al tempo
stesso ha affermato l’Osservatore arbitrale”.
L’arbitro era già stato colpito da alcuni tifosi del Montalto quando in maniera proditoria veniva aggredito – nel sottopassaggio - dal
dirigente accompagnatore Aiello prima e dal dirigente addetto all’arbitro Lanzillotta dopo.
Ma l’aggressione all’arbitro non si fermava ai citati episodi poiché il Lanzillotta, “spalleggiato” da tre energumeni, lo inseguiva fino in
campo dove l’ufficiale di gara veniva colpito da uno di essi.
L’arbitro doveva sopportare ancora le minacce del Lanzillotta che venivano reiterate addirittura in presenza della Forza pubblica che
seppur tardivamente, per come affermato dagli ufficiali di gara, interveniva in soccorso degli ufficiali di gara.
Gli stessi dirigenti trovavano il tempo ed il modo per riservare la loro furia anche al primo Assistente arbitrale, aggredito anche ad
opera di alcuni tifosi locali. Appare quasi superfluo riferire degli spintoni e delle minacce ricevute ad opera degli stessi tesserati da
parte dell’altro Assistente e dell’Osservatore arbitrale.
Dai fatti per come narrati e gli altri che hanno visto per protagonisti anche alcuni tifosi del Comprensorio Montalto Uffugo (uno
indossava un giubbotto della società) che attraverso una porta esterna si introducevano negli spogliatoi, dove aggredivano l’arbitro,
discende indiscutibilmente la responsabilità della Società reclamante che deve risponderne a titolo di responsabilità oggettiva.
Anche le sanzioni irrogate alla società in prime cure appaiono congrue agli eventi verificatisi al termine della gara in epigrafe.
Da ultimo, commisurata ai fati ascritti è anche la squalifica comminata al calciatore Aiello Romolo.
Il ricorso non merita perciò accoglimento e va rigettato in toto.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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