COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di : Sig. Domenico CUCCARO per violazione dell’art. 40, punto 4 delle N.O.I.F..
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di :
Sig. Domenico CUCCARO per violazione dell’art. 40, punto 4 delle N.O.I.F..
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
rilevato che il calciatore Cuccaro Domenico, sebbene già tesserato dal 20.09.2005 con la società Pol. La Perla dell’Alto Jonio, ha sottoscritto in
data 12.10.2005 richiesta di tesseramento con la società Real Amendolara;
ritenuto che tale comportamento integra gli estremi della violazione contestata;
che la sottoscrizione della richiesta di tesseramento è identica a quella apposta sulla missiva, con la quale contestava ogni addebito denunziando
la falsità della firma, inviata al Comitato Regionale Calabria in data 21.11.2005;
P.Q.M.
irroga al calciatore CUCCARO Domenico la squalifica fino al 30 GIUGNO 2006.
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