COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 7 a carico di : Sig. Giovanni Maria LONGO per violazione dell’art. 40, punto 4 delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 7 a carico di : Sig. Giovanni Maria LONGO per violazione dell’art. 40, punto 4 delle N.O.I.F.. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che il calciatore Longo Giovanni Maria, sebbene già tesserato dal 02.09.2005 con la società A.C. Maida, ha sottoscritto in data 07.10.2005 richiesta di tesseramento con la società Pol. Lamezia Terme Dilettanti; ritenuto che tale comportamento integra gli estremi della violazione contestata; P.Q.M. irroga al calciatore LONGO Giovanni Maria la squalifica fino al 30 GIUGNO 2006.
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