COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di : Sig. Pasquale SCRENCI per violazione dell’art. 40, punto 4 delle N.O.I.F..
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di :
Sig. Pasquale SCRENCI per violazione dell’art. 40, punto 4 delle N.O.I.F..
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentito il deferito;
rilevato che il calciatore Screnci Pasquale, sebbene già tesserato dal 03.10.2005 con la società U.S. Andreolese, ha sottoscritto in data 08.10.2005
richiesta di tesseramento con la società U.S. Santa Caterina CZ;
ritenuto che tale comportamento integra gli estremi della violazione contestata;
che la sottoscrizione della richiesta di tesseramento appare identica a quella apposta sulla missiva, con la quale contestava ogni addebito
denunziando la falsità della firma, inviata al Comitato Regionale Calabria in data 21.11.2005;
P.Q.M.
irroga al calciatore SCRERCI Pasquale la squalifica fino al 30 GIUGNO 2006.
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