COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di : Sig. Giuseppe FICARRA (Massaggiatore Gioia Tauro). in violazione di cui agli artt. 6, commi 1, 2 e 4 e 1, comma 1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di : Sig. Giuseppe FICARRA (Massaggiatore Gioia Tauro). in violazione di cui agli artt. 6, commi 1, 2 e 4 e 1, comma 1 del C.G.S.. La Commissione Disciplinare costituita dall’Avv. Gianfranco Cacia, Presidente, dal dott. Fabio Migliaccio e dall’Avv. Natale Viscomi Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza del Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello in esito alla riunione del 19 dicembre 2006 ha assunto la seguente decisione: PREMESSO CHE Con la decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 3.10.2005 afferente alla gara Motta San Giovanni - Gioia Tauro del 30.4.2005, cui si rimanda integralmente, questa Commissione Disciplinare sanciva le responsabilità connesse alla perpetrazione di illecito sportivo volto ad alterare il risultato della predetta gara e adottava i conseguenti provvedimenti sanzionatori. La decisione si fondava in particolare sul rapporto di gara dell’arbitro e degli assistenti, nonché sulle dichiarazioni rese dall’arbitro nel corso del dibattimento, che non lasciavano dubbi in merito al fatto che la partita di cui sopra appariva connotata da episodi e comportamenti tali che per la loro evidenza non lasciavano dubbi in ordine ad un accordo tra le due squadre finalizzato ad ottenere che la gara si concludesse sul risultato di parità (nel corso della gara stessa sono intercorse tra tesserati delle due squadre frasi, udite dall’arbitro, seguite da comportamenti consequenziali, che costituiscono prova dell’accordo illecito). In quella sede non venivano assunte decisioni nei confronti del massaggiatore del Gioia Tauro Giuseppe Ficarra, intervenuto sui calciatori della propria squadra al fine di garantire il buon esito dell’accordo, in quanto non deferito davanti a questa Commissione. Il Procuratore Federale, ritenuto che i fatti integrano gli estremi della violazione di cui artt. 6, commi 1, 2 e 4 e 1 comma 1 del C.G.S., ha deferito il Ficarra davanti a questa Commissione. Al dibattimento del 19 dicembre 2006 è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello che ha concluso chiedendo la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni 4 (quattro). La Commissione - nel rimandare anche alle motivazioni della decisone citata - ribadisce la responsabilità del sig. Ficarra nella perpetrazione del fatto, ritenendolo meritevole della sanzione dell’inibizione pari ad anni tre e otto mesi. P.Q.M. dichiara il sig. FICARRA Giuseppe responsabile delle violazioni contestategli (artt. 6, commi 1, 2 e 4 e art. 1, comma 1 del C.G.S.) e gli irroga la squalifica di anni tre (3) e otto (8) mesi.(fino al 20 08.2009)
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