COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ANDRETTA – GARA SAN FRANCESCO / ANDRETTA DEL 27.11.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ANDRETTA – GARA SAN FRANCESCO / ANDRETTA DEL 27.11.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che esso è fondato e, pertanto, va accolto. Al termine della gara San Francesco / Andretta i calciatori Mastrogiacomo Michele e Ambrosecchia Mauro entravano nello spogliatoio dell’arbitro, chiedendogli di non menzionare l’ammonizione. Di certo la circostanza che i predetti abbiano chiesto di non menzionare l’ammonizione, precedentemente irrogata, è violazione disciplinare che va sanzionata. Tuttavia, appare eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessivamente afflittiva. In ordine al reclamo in favore dell’allenatore Di Paola Luciano, va precisato che l’art. 41, comma 3, lettera b), C.G.S. non consente l’impugnazione in ordine a sanzioni inflitte a dirigenti o tecnici nel limite di un mese. Pertanto, sul punto il reclamo è da giudicare inammissibile. P.Q.M. DELIBERA in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo, di ridurre a tre giornate di gara la sanzione inflitta ai calciatori Mastrogiacomo Michele e Ambrosecchia Mauro; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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