COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MASSA – GARA MASSA / REAL S.ANTONIO DEL 20.11.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MASSA – GARA MASSA / REAL S.ANTONIO DEL 20.11.05 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Considerata l’entità dei fatti denunziati dal direttore di gara e preso atto delle circostanze con le quali il comportamento contestato è stato posto in essere dal calciatore, si ritiene congrua la sanzione di tre giornate di squalifica P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica a tre giornate di gare effettive al calciatore Maiuri Emil; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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