COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 21.12.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. COMUNALE CALCIO FAEDIS AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO SIMAZ FABIO FINO AL 15.04.06 (in C.U. n° 20 del 16.11.2005).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 21.12.2005
Delibera Della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. COMUNALE CALCIO FAEDIS AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO SIMAZ FABIO FINO AL 15.04.06 (in C.U. n° 20 del 16.11.2005).
LA COMMISSIONE,
- Visti gli atti ufficiali relativi alla gara Comunale Calcio Faedis - Venzone del 13.11.2005, valida per il campionato di Prima Categoria Girone B ed il provvedimento del G.S.R. pubblicato sul C.U. n°20 del C.R. FVG del 16.11.2005;
- Letto il reclamo della Società, con cui la stessa ha chiesto che la squalifica del proprio tesserato fino al 15.04.06 sia congruamente ridotta, evidenziando come nel fatto non ci sia stata alcuna violenza nei confronti dell’arbitro. Infatti, a detta della società, il direttore di gara già nel corso del primo tempo si era avvicinato al calciatore, per un richiamo verbale, con foga tale da impattare accidentalmente contro di lui. Così, nel secondo tempo, allorché l’arbitro stava sopraggiungendo con la medesima foga, stavolta per ammonire il medesimo calciatore per proteste, questi ha inteso evitare l’impatto ed ha allungato il braccio verso l’arbitro a mano aperta per frenarne la corsa.
- Valutato che dal rapporto dell’Arbitro e dal supplemento da questi reso al G.S.R. emerge come il sig. Simaz abbia colpito l’arbitro “violentemente con le mani aperte, sul petto” facendogli poco male ma costringendolo a indietreggiare di tre passi;
- Ricordato che il rapporto dell’arbitro ed i relativi supplementi “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, e che il testo dell’art. 14/2bis C.G.S. dà un metro di quantificazione delle sanzioni per cui ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, commessa in occasione o durante la gara, come nel caso in esame, si applica come sanzione minima la squalifica per otto giornate o a tempo determinato;
- Atteso che la descritta condotta del calciatore, per quanto assolutamente deprecata e condannata, per quanto violenta perché ha costretto l’Arbitro ad indietreggiare di tre passi contro la sua volontà, non può considerarsi pericolosa, neppure nelle intenzioni, per la incolumità dell’Arbitro, perché non indirizzata ad arrecare alcun danno fisico;
- Rilevato, però, che il calciatore si è reso protagonista di un’ulteriore condotta di protesta verso l’Arbitro;
- Valutato alla luce delle sovraestese motivazioni, anche e soprattutto legate alla nuova formulazione dell’art. 14/2bis C.G.S., che la sanzione inflitta dal G.S.R. pare eccessiva,
P.Q.M.
Riduce la sanzione della squalifica a tutto il 31.01.2006 e dispone per la restituzione della tassa versata.
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