COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 21.12.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA Società A.S.D. LAVARIANMORTEAN AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CUSSIGNACCO CALCIO-LAVARIANMORTEAN DEL CAMPIONATO JUNIORES DEL 12 .11. 2005.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 21.12.2005
Delibera Della Commissione Disciplinare
RICORSO DELLA Società A.S.D. LAVARIANMORTEAN AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CUSSIGNACCO CALCIO-LAVARIANMORTEAN DEL CAMPIONATO JUNIORES DEL 12 .11. 2005.
La Commissione
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Cussignacco Calcio-Lavarianmortean del 12 novembre 2005 valida per il Campionato Provinciale JUNIORES;
- Visti i provvedimenti del G.S., pubblicati sul C.U. n° 14 del 23 novembre 2005 del Comitato Provinciale di Udine
- Letto il ricorso della società A.S.D. LAVARIANMORTEAN che risulta così prospettato:
1. ricorda che con provvedimento pubblicato sul CU n° 13 del 16.11.2005 il Giudice Sportivo di 1° grado si era riservato l’omologazione della gara e sospendeva cautelativamente il giocatore BIRIUKOV Iuri,
2. riconosce che le risultanze del referto arbitrale, e supplemento, fanno piena prova di quanto avviene nel campo di gara e costituiscono pertanto fonte privilegiata di giudizio,
3. ritiene tuttavia di dover evidenziare alcuni aspetti quanto meno “singolari” della ricostruzione degli eventi fatta dall’arbitro
4. non si sofferma “…sugli scambi di insulti, colpi e spintoni che ci sono stati tra i giocatori delle due squadre in quanto l’arbitro li ha visti e puniti e non è nostra intenzione negare l’evidenza…”
5. non condivide la decisione dell’arbitro di sospendere la gara perché l’intervento in campo dei dirigenti delle due squadre per calmare gli animi aveva sortito l’effetto di riportare la situazione sotto controllo per cui l’arbitro avrebbe potuto portare a termine la gara
6. conclude chiedendo la ripetizione della gara, la riduzione della squalifica a carico del giocatore BIRIUKOV, la riduzione dell’ammenda a carico della società e la riduzione dell’inibizione del Dirigente Accompagnatore
Osservato che il ricorso appare
- insufficientemente motivato e incompleto perché, pur concludendo per la riforma di tutti i provvedimenti presi dal primo Giudice, espone genericamente le proprie ragioni, peraltro con argomentazioni soggettive, solamente con riferimento alla decisione della punizione sportiva della perdita della gara, e
- contraddittorio perché dopo aver premesso quanto riportato nei punti 2 e 4 conclude come al punto 6 senza argomentare nulla al proposito degli altri provvedimenti
P.Q.M.
- decide di dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dei commi 5 e 6, dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva.
- di disporre l’incameramento della tassa reclamo.
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