COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO NUOVO SALARIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PALANCA COSTANTINO PARTECIPANTE ALLA GARA VIGNA STELLUTI – NUOVO SALARIO DEL 10.12.2005 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 48 del 22/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO NUOVO SALARIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PALANCA COSTANTINO PARTECIPANTE ALLA GARA VIGNA STELLUTI – NUOVO SALARIO DEL 10.12.2005 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore PALANCA COSTANTINO in quanto squalificato per 2 gare con il C.U. n. 12 del 24.11.2005, al momento della disputa della gara non aveva ancora scontato la squalifica comminata;
• osservato che in particolare, la reclamante fa osservare che la gara del 26.11.2005 VIGNA STELLUTI – NUOVO MASSIMI era stata sospesa per impraticabilità del campo di gioco e quindi non doveva essere considerata valida ai fini dell’espiazione della sanzione;
• considerato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la posizione del calciatore deve essere considerata effettivamente irregolare;
DELIBERA
o di comminare alla Società VIGNA STELLUTI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l’ammenda di € 75,00;
o di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale VINGELLI MARIO fino al 3.1.2006;
o di squalificare il calciatore PALANCA COSTANTINO per 1 giornata ulteriore di gara;
la tassa di reclamo va restituita
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