COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 30 – Reclamo U.S. Busalla Calcio 1909 avverso la squalifica della calciatrice Burlando Elisabetta fino al 30 Settembre 2006 – Gara Busalla – Ponzanese del 13.11.2005 Campionato Calcio Femminile serie C C.U. n. 19 del 17.11.2005

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 30 - Reclamo U.S. Busalla Calcio 1909 avverso la squalifica della calciatrice Burlando Elisabetta fino al 30 Settembre 2006 - Gara Busalla - Ponzanese del 13.11.2005 Campionato Calcio Femminile serie C C.U. n. 19 del 17.11.2005 Squalifica fino al 31.9.2006 al sig. BURLANDO ELISABETTA (BUSALLA CALCIO) – al 43° del secondo tempo si avvicinava all’arbitro e gli dava una spinta, colpendolo subito dopo con un violento pugno ad una spalla, inoltre lo insultava e lo minacciava. Tanto si legge sul Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. Ovviamente, sul comunicato successivo, la data della squalifica è stata rettificata in 30.9.2006. Contro tale delibera, l’U.S. Busalla Calcio ha proposto rituale reclamo sostenendo che i fatti come sopra riportati sulla declaratoria del primo giudice sono solo parzialmente veri. Secondo la reclamante, la calciatrice si era opposta all’arbitro appoggiandogli indice e medio della mano sinistra sulla spalla rivolgendogli frase offensiva ed alla conseguente espulsione si era allontanata dal campo senza proferire alcuna parola. Nonostante il resoconto di gara, unico documento sulla base del quale, a’ sensi dell’art. 31 lett. a1 C.G.S. si svolge il giudizio sportivo, appaia redatto in maniera chiara ed univoca e l’anzidetta motivazione del G.S. ne rispecchi fedelmente il contenuto, questo giudicante ha ritenuto sottoporre all’arbitro le doglianze della Società e la sua divergente versione dell’episodio. Il direttore di gara rilasciava apposito supplemento confermativo di quanto già riportato sul referto di gara. Alla luce di quanto sopra appare evidente che il reclamo non può trovare accoglimento. Devesi infine rilevare come l’atto di particolare violenza commesso dalla calciatrice Burlando Elisabetta nei confronti dell’arbitro sia stato punito, in primo grado, con una squalifica di durata notevolmente inferiore a quella usualmente applicata nei nostri campionati, per la tipologia d’infrazione; ciò costringe questa Commissione, in base alla facoltà concessale dall’art. 32 comma 3 C.G.S., a deliberarne, l’aggravamento nella misura indicata nel dispositivo. Per questi motivi, delibera: • di rigettare il reclamo disponendo l’incameramento della tassa addebitata in conto; • di aggravare la squalifica della calciatrice Burlando Elisabetta dal 30 settembre 2006 al 31 Marzo 2007.
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