COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCETA’ NUOVO FBC SARONNO CAMP. ECC. GIR. A GARA DEL 27/11/2005 TRA SAN COLOMBANO / SARONNO C. U. n. 22 del C.R.L. datato 01/12/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCETA' NUOVO FBC SARONNO CAMP. ECC. GIR. A
GARA DEL 27/11/2005 TRA SAN COLOMBANO / SARONNO
C. U. n. 22 del C.R.L. datato 01/12/2005
La società NUOVO SARONNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato l'allenatore Giuseppe MAGNI sino al 25/01/2006, lamentando che la squalifica comminata sarebbe eccessiva in quanto non avrebbe tenuto una condotta aggressiva nei confronti dell'arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato; nei termin i regolamentari, rileva: che nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati, è chiaramente indicato che il MAGNI, oltre ad avere rivolto frasi offensive nei confronti dell'assistente dell'arbitro si è anche avvicinato a quest'ultimo, arrivando ad appoggiare la propria fronte a quella dell'assistente per alcuni secondi. La C. D. osserva, quindi che la condotta tenuta dal MAGNl, diversamente da quanto lamentato dalla reclamante, deve essere qualificata come aggressione. Si rileva infine che, tenuto conto del ruolo di allenatore ricoperto dal MAGNI, la sanzione comminatagli dal G. S. appare del tutto congrua e proporzionata e, quindi meritevole di conferma
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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