COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL G.S. CEDIAL LIDO DEI PINI AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI SCARPONI BIAGIO FINO AL 30-11-2008 E BARBATI ALESSANDRO FINO AL 13-1-2006 PUBBLICATE SUL COM. UFF. 38 DEL 25-11-2005. GARA SELCIATELLA – CEDIAL LIDO DEI PINI DEL 23-11-2005. CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL G.S. CEDIAL LIDO DEI PINI AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI SCARPONI BIAGIO FINO AL 30-11-2008 E BARBATI ALESSANDRO FINO AL 13-1-2006 PUBBLICATE SUL COM. UFF. 38 DEL 25-11-2005. GARA SELCIATELLA – CEDIAL LIDO DEI PINI DEL 23-11-2005. CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe Udita la società come da richiesta; Sentito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto Considerato che la reclamante nega sostanzialmente gli addebiti dei propri tesserati tentando di ridimensionare gli stessi nell’ambito di una accesa protesta; ritenuto che il direttore di gara nel mentre ha confermato puntualmente quanto addebitato al calciatore Barbati ha precisato che il capitano Scarponi negli occorsi lo ha effettivamente attinto con della saliva su di una guancia ma di non poter precisare se l’accaduto sia stato volontario o frutto di una eccessiva salivazione nel corso delle urla ingiuriose lanciategli contro da ridottissima distanza; considerata quindi del tutto congrua la sanzione del calciatore Barbati mentre meritevole di adeguata riduzione quella del calciatore Scarponi che, pur nella gravità del comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto, non può essere sanzionato per lo sputo in quanto il gesto non è sicuramente ascrivibile ad un comportamento volontario e doloso; DELIBERA Di confermare la squalifica fino al 13-1-2006 a carico del calciatore Barbati Alessandro e di ridurre dal 30-11-2006 al 30-6-1006 la squalifica a carico del calciatore Scarponi Biagio La tassa reclamo va restituita
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